Termini Processuali: La Cassazione e la Regola del Calcolo ‘Libero’
Nel diritto, il rispetto dei termini processuali è un pilastro fondamentale che garantisce certezza e ordine nello svolgimento dei giudizi. Un errore nel calcolo può avere conseguenze drastiche, come l’inammissibilità di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un aspetto cruciale di questo argomento, chiarendo come devono essere computati i giorni per la presentazione degli atti.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da una decisione del Tribunale di Roma che, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva revocato a un imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’interessato aveva proposto un primo ricorso in Cassazione, che era stato dichiarato inammissibile. Non dandosi per vinto, aveva presentato un ricorso straordinario, sostenendo che i giudici di legittimità fossero incorsi in un ‘errore percettivo’ riguardo alla scadenza del termine per il deposito di motivi aggiuntivi.
La Questione sui Termini Processuali e il Computo dei Giorni
Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione dell’articolo 172, comma 5, del codice di procedura penale. Il ricorrente lamentava un’errata valutazione da parte della Corte precedente, che non avrebbe considerato correttamente i giorni a disposizione per l’integrazione dei motivi d’appello. La difesa sosteneva che tale errore avesse ingiustamente portato a una declaratoria di inammissibilità.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso straordinario, ha dovuto quindi stabilire se la precedente decisione avesse applicato correttamente le regole sul calcolo dei termini processuali o se, come sostenuto dal ricorrente, vi fosse stato un errore di percezione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, offrendo una chiara lezione sul calcolo dei termini. I giudici hanno spiegato che la Corte precedente aveva fatto buon governo del principio di diritto stabilito dall’art. 172, comma 5, c.p.p. Tale norma prevede che, quando la legge stabilisce solo il momento finale di un termine, le unità di tempo (i giorni) ‘si computano intere e libere’.
Questa espressione, apparentemente tecnica, ha un significato preciso e rigoroso: nel calcolo devono essere esclusi sia il giorno iniziale (‘dies a quo’) sia il giorno finale (‘dies ad quem’). In pratica, se un termine è di 10 giorni, il conteggio parte dal giorno successivo a quello dell’evento scatenante e si conclude il giorno prima della scadenza effettiva. La Corte ha rafforzato questa interpretazione citando precedenti conformi (Cass. n. 30333/2021 e n. 944/2022), dimostrando la solidità di tale orientamento giurisprudenziale.
Di conseguenza, nessun errore percettivo era stato commesso. Il calcolo effettuato nella precedente decisione era corretto e, pertanto, i motivi aggiunti erano stati depositati fuori tempo massimo, rendendo l’originario ricorso inammissibile. La Corte ha inoltre specificato di non poter esaminare i motivi aggiunti formulati in quella sede, in quanto il suo giudizio era limitato alla correttezza della decisione del giudice di prime cure.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario. Tale decisione comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di un’attenzione meticolosa nel calcolo dei termini processuali. Per gli avvocati e i cittadini, il messaggio è chiaro: la procedura penale non ammette approssimazioni. Un’errata interpretazione delle regole sul computo dei giorni può precludere l’accesso alla giustizia e comportare ulteriori sanzioni economiche, vanificando le ragioni di merito che si intendevano far valere.
Come si calcolano i termini processuali penali quando è indicato solo il momento finale?
Secondo l’art. 172, comma 5, del codice di procedura penale, le unità di tempo si computano ‘intere e libere’. Ciò significa che dal calcolo vanno esclusi sia il giorno iniziale (‘dies a quo’) sia quello finale (‘dies ad quem’).
Per quale motivo il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la precedente corte aveva applicato correttamente il principio di diritto sul calcolo dei termini, senza incorrere in alcun errore percettivo come invece sostenuto dal ricorrente.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre alla conferma del provvedimento impugnato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1 penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario proposto dall’imputato avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia errori di valutazione giuridica, lamentando anche l’errore percettivo in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità in relazione al termine per il deposito dei motivi nuovi, manifestamente infondato. Invero, per un verso, la corte di legittimità ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «in materia di termini processuali, la regola di cui all’art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale “quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine s computano intere e libere”, implica che vanno esclusi dal computo il “dies a quo” nonché il “dies ad quem”» (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726; Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283932). Per altro verso, ha fatto riferimento a quanto statuito dal giudice di prime cure, non potendo esaminare i motivi aggiunti formulati in quella sede;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024