Termini per Impugnare: Le Conseguenze di un Ricorso Tardivo
Il rispetto dei termini per impugnare è un pilastro fondamentale del diritto processuale penale. Un ritardo, anche di un solo giorno, può compromettere irrimediabilmente l’esito di un procedimento, rendendo l’impugnazione inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza delle scadenze processuali porti a conseguenze severe per il ricorrente, ribadendo la rigidità delle norme in materia.
Il Caso in Esame: Un Appello Presentato Fuori Tempo Massimo
I fatti alla base della decisione sono semplici ma emblematici. Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello il 12 giugno 2023, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sentenza di secondo grado era stata depositata il 21 luglio 2023. Il ricorso, tuttavia, veniva depositato telematicamente (tramite p.e.c.) solo il 25 ottobre 2023. A prima vista potrebbe sembrare una questione di pochi giorni, ma nel rigore della procedura penale, questo ritardo si è rivelato fatale.
Analisi del Calcolo dei Termini per Impugnare
Per comprendere la decisione della Corte, è essenziale analizzare come vengono calcolati i termini per impugnare. La legge prevede un termine di 45 giorni per proporre ricorso, come stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. Questo termine, però, è soggetto alla cosiddetta “sospensione feriale”, che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Nel caso specifico:
1. La sentenza d’appello è stata depositata il 21 luglio 2023.
2. A causa della sospensione feriale, il conteggio dei 45 giorni non è iniziato immediatamente, ma è partito dal 1° settembre 2023.
3. Facendo il calcolo, la scadenza ultima per la presentazione del ricorso era fissata per il 16 ottobre 2023.
Il deposito avvenuto il 25 ottobre 2023 era, quindi, inequivocabilmente tardivo.
L’Esclusione dell’Aumento di 15 Giorni
La difesa avrebbe potuto sperare nell’applicazione dell’art. 581, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che prevede un aumento di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. Tuttavia, la Corte ha prontamente chiarito che tale disposizione non era applicabile. La sentenza impugnata era stata infatti pronunciata “in presenza dell’imputato”. Questa circostanza esclude la possibilità di beneficiare del termine aggiuntivo, che è una garanzia prevista solo per i casi in cui l’imputato non ha partecipato al processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua manifesta tardività. I giudici hanno sottolineato che il deposito oltre il termine del 16 ottobre 2023 ha reso il ricorso “intempestivo” e, di conseguenza, non esaminabile nel merito. La decisione non lascia spazio a interpretazioni: le scadenze processuali sono perentorie e il loro mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto di impugnare.
Come conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del sistema giudiziario: la certezza del diritto passa anche attraverso il rispetto rigoroso delle regole procedurali. Per gli operatori del diritto, e in particolare per gli avvocati, la gestione delle scadenze è un’attività di primaria importanza che richiede massima attenzione e diligenza. Per i cittadini, questa decisione serve come monito sull’importanza di affidarsi a professionisti competenti che possano garantire il pieno rispetto delle tempistiche processuali, evitando così conseguenze pregiudizievoli come la perdita del diritto di difesa in un grado di giudizio e l’imposizione di sanzioni economiche.
Come si calcolano i termini per impugnare una sentenza penale?
I termini decorrono dal deposito della sentenza. Ad esempio, per un termine di 45 giorni, si conta a partire dalla data di inizio validità (es. dal 1° settembre se c’è di mezzo la sospensione feriale) fino al 45° giorno. La sospensione feriale (1-31 agosto) interrompe il decorso dei termini.
L’aumento di 15 giorni per l’impugnazione del difensore si applica sempre?
No. Come specificato dalla Corte, l’aumento di 15 giorni previsto dall’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen. si applica solo se l’imputato è stato giudicato “in assenza”, non se era presente durante il giudizio che ha portato alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso depositato in ritardo?
Un ricorso depositato oltre la scadenza dei termini è dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18762 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza indicata in epigrafe è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato depositato a mezzo p.e.c. il 25/10/2023 benché il relativo termine fosse scaduto il 16/10/2023.
La sentenza impugnata, pronunciata il 12/6/2023 in presenza dell’imputato (con la conseguenza che al termine per impugnare non si applica la disposizione di cui all’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., secondo cui i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza), è stat depositata il 21/7/2023, nel rispetto del termine di 60 giorni a tal fine stabil sentenza; il termine di 45 giorni per impugnare, di cui all’art. 585, comma 1, lett. cod. proc. pen., decorrente dal 1/9/2023, considerando la sospensione feriale dei termini, è quindi scaduto il 16/10/2023, anteriormente al deposito del ricorso, che è quindi intempestivo e non può essere esaminato.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente