Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41538 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza del l’11 /08/2025 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità de i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Firenze ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso l ‘ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in data 26/07/2025, ed ha confermato l’impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti dei predetti, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 110 cod.pen. e 23 legge n. 110/1975 in ordine ai quali il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
A vverso l’ordinanza gli indagati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di
cui all’art. 178 e 179 cod.proc.pen. per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale al difensore. Si rappresenta che, in data 05/08/2025, il difensore AVV_NOTAIO riceveva comunicazione, tramite pec dall’ufficio notificazioni del Tribunale di Firenze, del decreto di fissazione dell’udienza nei procedimenti di riesame nei confronti dei ricorrenti, tuttavia, tale comunicazione non conteneva il decreto di fissazione dell’udienza, sicchè la medesima non partecipava all’udienza dell’ 11/08/2025. All’esito dell’udienza il tribunale del riesame di Firenze pronunciava l’ordinanza impugnata, che confermava la misura cautelare applicata dal gip di Livorno, che veniva notificata al difensore il 12 agosto 2025. Richiesto alla cancelleria del tribunale del riesame di certificare la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, veniva rilasciata apposita certificazione attestante che, tramite accertamento TARGA_VEICOLO, risultava che i messaggi recapitati dal sistema informatico al difensore contenevano la comunicazione degli atti pervenuti dalla Procura di Livorno e non il decreto di fissazione. Sussistendo la nullità assoluta chiede l’annullamento della ordinanza e la dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità de i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibil i perché proposti senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 3 11 cod.proc.pen..
Come ha osservato il Procuratore generale, agli atti del fascicolo processuale risulta che, al momento della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Tribunale di Firenze, in data 05/08/2025, entrambi i ricorrenti avevano dichiarato di rinunciare alla sospensione feriale dei termini tramite Mod. apposito dell’u fficio matricola e inviato al Tribunale del riesame.
Tali -valide – rinunce hanno consentito la trattazione dell’incidente cautelare all’udienza suindicata, in periodo feriale. Il Tribunale ha deciso con ordinanza in data 11/08/2025, notificata al difensore in data 12/08/2025.
La rinuncia comporta l’inapplicabilità della sospensione feriale ai termini per la proposizione del ricorso, che decorrono (art. 311, comma 1, cod. proc. pen.) dalla notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza del Tribunale.
Tale avviso di deposito è stato notificato (come risulta dagli atti del fascicolo) ai due indagati, oggi ricorrenti, il 12/8/2025 e, nella stessa data, al loro difensore AVV_NOTAIO.
Il termine per il ricorso, dunque, di dieci giorni, scadeva il 22/8/2025. L’impugnazione proposta, come detto, il 10/9/2025 è tardiva.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit à “, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 15/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME