Termini Impugnazione Sentenza: La Presenza in Video Conferenza Fa la Differenza
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze è fondamentale. Una delle questioni più delicate riguarda l’individuazione del momento esatto da cui iniziano a decorrere i termini impugnazione sentenza. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 1009 del 2026, offre un chiarimento cruciale per i casi in cui l’imputato, in stato di detenzione, partecipa all’udienza tramite video collegamento. La domanda è semplice: il termine per appellare parte dalla lettura in aula o dalla successiva notifica del provvedimento in carcere? La risposta della Suprema Corte è netta e ha importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello Presentato Fuori Termine
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Catania. L’imputato, presente in udienza tramite video conferenza, ascoltava la lettura sia del dispositivo che della motivazione contestuale della sentenza in data 27/05/2025. Successivamente, in data 13/06/2025, la sentenza veniva notificata presso l’istituto di pena. La difesa depositava l’atto di appello il 26/06/2025.
La Corte di Appello di Catania, tuttavia, dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività. Secondo i giudici di secondo grado, il termine di 15 giorni per proporre appello era iniziato a decorrere dal 27/05/2025, giorno della lettura in udienza, e non dalla data della notifica. Di conseguenza, l’appello depositato quasi un mese dopo era palesemente fuori termine.
Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge. La tesi difensiva si basava sull’idea che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla notifica del 13/06/2025, rendendo così tempestivo l’appello.
La Questione Giuridica: Quando Inizia a Scorrere il Tempo?
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 585 del codice di procedura penale, che disciplina i termini per l’impugnazione. La norma stabilisce che, in caso di motivazione letta contestualmente al dispositivo, il termine è di quindici giorni e decorre dalla lettura del provvedimento in udienza per le parti presenti.
Il dubbio sollevato dalla difesa riguardava la qualificazione della “presenza” tramite video collegamento. Era da considerarsi equivalente alla presenza fisica in aula ai fini della decorrenza dei termini, o la condizione di detenuto imponeva di attendere la notifica formale dell’atto?
Le Motivazioni della Cassazione sui Termini Impugnazione Sentenza
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello e dichiarando l’impugnazione inammissibile. Le motivazioni dei giudici supremi sono chiare e si fondano su una solida interpretazione normativa.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che la presenza dell’imputato in udienza tramite video collegamento è, a tutti gli effetti di legge, equiparata alla presenza fisica. Di conseguenza, nel momento in cui il giudice ha letto la sentenza e la sua motivazione, l’imputato ne ha avuto piena e immediata conoscenza. Questo momento segna l’inizio irrevocabile del conteggio dei termini per impugnare, come previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 544, comma 1, del codice di procedura penale.
In secondo luogo, la Cassazione ha chiarito la funzione della successiva notifica del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario. Questo adempimento, previsto dall’art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p., non serve a far decorrere i termini processuali. Il suo scopo è un altro: garantire che il detenuto, privato della libertà personale, abbia una conoscenza diretta e personale del contenuto del provvedimento che lo riguarda, per una completezza informativa. Si tratta di una tutela aggiuntiva che, tuttavia, non può derogare o modificare le chiare regole procedurali sulla decorrenza dei termini per l’esercizio di diritti, come quello di impugnazione.
Conclusioni
La sentenza in esame stabilisce un principio fondamentale: per un imputato detenuto che partecipa al processo in video collegamento, i termini impugnazione sentenza con motivazione contestuale iniziano a decorrere immediatamente dalla lettura in udienza. La successiva notifica in carcere è un atto dovuto a fini informativi, ma è del tutto irrilevante per il calcolo delle scadenze processuali. Questa decisione sottolinea l’importanza per la difesa di agire con la massima tempestività, senza attendere adempimenti successivi che non hanno il potere di posticipare l’inizio della decorrenza di un termine perentorio.
Se un imputato detenuto assiste alla lettura della sentenza in video collegamento, da quando partono i termini per l’impugnazione?
Secondo la Corte di Cassazione, i termini per l’impugnazione (15 giorni in caso di motivazione contestuale) decorrono dal momento della lettura del provvedimento in udienza, poiché la presenza in video collegamento è equiparata alla presenza fisica.
La notifica della sentenza all’imputato in carcere, avvenuta dopo la lettura in udienza, sposta l’inizio dei termini per fare appello?
No. La Corte ha chiarito che la successiva notifica al direttore dell’istituto penitenziario ha una funzione di completezza informativa per il detenuto ma non incide sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione, che rimangono ancorati alla data dell’udienza.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge, calcolato a partire dalla data in cui la sentenza e la sua motivazione sono state lette in udienza alla presenza (seppur in video) dell’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1009 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1009 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 30/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in GAMBIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/07/2025 della CORTE di APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Catania, con ordinanza del 08/07/2025, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c) l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 27/05/2025, con la quale era stato condannato alla pena di giustizia i reati allo stesso ascritti ai capi a) e b) della rubrica (artt. 110,628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen., nonchØ artt. 110, 582,585, 61, n. 2 cod. pen.) attesa la presentazione dell’appello oltre il termine previsto, tenuto conto della motivazione contestuale resa dal Tribunale.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME, proponendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Erronea applicazione dell’art. 585 cod. proc. pen., atteso che nel caso di specie il dispositivo della sentenza e la sua motivazione contestuale risultavano notificati al ricorrente in data 13/06/2025, sicchØ l’appello depositato in data 26/06/2025 doveva ritenersi tempestivo e rituale; precisava la difesa che, nonostante il ricorrente fosse presente in video collegamento al momento della lettura del dispositivo e della sentenza, doveva essere applicato nel caso di specie l’art. 420, comma 2ter cod. proc. pen. e la disciplina relativa alla rappresentanza e difesa dell’imputato; la notifica disposta ai sensi dell’art. 148, comma 7, cod. proc. pen., non era stata eseguita in data 27/05/2025, ma bensì in data 13/06/2025 e nel caso di specie non si poteva ritenere applicabile l’art. 134 cod. proc. pen. in quanto abrogato.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile, perchØ proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato.
2.Si deve osservare che, come correttamente evidenziato nelle sue conclusioni dal Procuratore generale, nel caso di specie Ł incontestata la presenza del ricorrente al momento della lettura della sentenza (in video collegamento come riferito anche dalla difesa in ricorso) sicchØ il parametro normativo di riferimento deve essere individuato nell’art. 585, comma 1, lett. a) in relazione all’art. 544, comma 1, cod. proc. pen. che identifica il termine per la impugnazione in 15 giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza.
3.Il ricorrente non si confronta con il chiaro disposto della normativa, richiamata esplicitamente anche dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato, mentre si limita ad evocare la diversa disciplina applicata in considerazione dello stato di detenzione dello NOME al momento della lettura in udienza del dispositivo e della motivazione della sentenza tardivamente impugnata. In tal senso, si deve precisare come la successiva notifica effettuata dal Tribunale rientri negli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen., ovvero la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, in quanto deve riconoscersi ordinariamente l’interesse del soggetto privato della libertà a conoscere direttamente e personalmente il contenuto del provvedimento che costituisce titolo per il mantenimento del vincolo de libertate . Nel caso di specie non vi Ł dubbio che, proprio perchØ presente in udienza mediante video collegamento, il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento a suo carico, sia quanto al dispositivo che quanto alla motivazione della sentenza, sicchØ la successiva notifica evocata dalla difesa (per ritenere legittima una diversa decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza della Corte di appello) svolge esclusivamente una funzione di completezza informativa tanto che il relativo destinatario Ł individuato nel Direttore del carcere perchØ provveda agli adempimenti di cui al comma 1-bis , ma non Ł idonea ad incidere sulla decorrenza dei termini, cui sia connesso l’esercizio di diritti o facoltà processuali in deroga al disposto dell’art. 585 cod. proc. pen.
4.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME