Termini Impugnazione Sentenza: La Notifica del Deposito Non è Sempre Dovuta
Comprendere la decorrenza dei termini impugnazione sentenza è cruciale nel processo penale. Un errore di calcolo può portare a conseguenze irreparabili, come la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto fondamentale: la non necessità della notifica di deposito della sentenza quando questa viene depositata entro i termini stabiliti, anche in caso di assenza dell’imputato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Caso: Un Appello Presentato Fuori Termine
La vicenda trae origine da una decisione della Corte d’Appello che dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da un imputato. L’imputato, a sua volta, presentava ricorso per Cassazione, contestando la violazione delle norme procedurali relative ai termini per impugnare.
Il punto centrale della questione riguardava il momento esatto da cui far decorrere il tempo utile per l’appello. La sentenza di primo grado era stata depositata il 7 febbraio 2020, rispettando il termine di 30 giorni che sarebbe scaduto il 4 marzo 2020. L’atto di appello, invece, veniva depositato solo il 17 novembre 2020, ben oltre la scadenza ultima, fissata al 26 giugno 2020 (data calcolata tenendo conto anche dei 64 giorni di sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria).
La Decisione della Cassazione e i Termini Impugnazione Sentenza
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente erano in palese contrasto con la normativa vigente, offrendo una lezione chiara sulla gestione dei termini impugnazione sentenza.
La Disciplina della Notifica del Deposito della Sentenza
Il cuore della decisione si basa sull’interpretazione dell’articolo 548, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma prevede l’obbligo di notificare l’avviso di deposito della sentenza solo in un’ipotesi specifica: quando il deposito avviene dopo la scadenza dei termini indicati nell’articolo 544 c.p.p. (ovvero i termini stabiliti dalla legge o dal giudice per la redazione della motivazione).
Nel caso in esame, essendo la sentenza stata depositata ampiamente entro il termine di 30 giorni, non sussisteva alcun obbligo di notifica. Di conseguenza, il termine per impugnare ha iniziato a decorrere non da una notifica mai avvenuta (e non dovuta), ma dalla scadenza del termine per il deposito.
L’Irrilevanza dell’Assenza dell’Imputato
Il ricorrente sosteneva che la sua assenza al processo avrebbe dovuto garantirgli una notifica. La Cassazione ha smentito anche questa tesi, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 4455/2019). La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che all’imputato assente non spetti alcuna notifica della sentenza. Anche qualora tale notifica venga erroneamente effettuata, essa non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare, che rimane ancorato alle regole generali.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di una lineare applicazione della legge. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo di ricorso era palesemente infondato. La sentenza era stata depositata il 7 febbraio 2020, entro il termine di 30 giorni previsto, che sarebbe scaduto il 4 marzo 2020. Pertanto, ai sensi dell’art. 548 c.p.p., non era dovuto alcun avviso di deposito. L’assenza dell’imputato, come ribadito dalla giurisprudenza consolidata, non costituisce una deroga a tale principio. La Corte territoriale aveva quindi correttamente calcolato la tardività dell’appello, depositato il 17 novembre 2020, a fronte di un termine ultimo scaduto il 26 giugno 2020 (comprensivo della sospensione feriale emergenziale di 64 giorni). Il ricorso, pertanto, doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per avvocati e assistiti: la massima attenzione ai termini impugnazione sentenza è un dovere non delegabile. Non si può attendere passivamente una notifica che, in molti casi, la legge non prevede. È essenziale monitorare attivamente la data di scadenza del termine per il deposito della motivazione, poiché è da quel momento che il cronometro per l’impugnazione inizia a correre. L’assenza al processo non offre alcuna scappatoia. La pronuncia conferma la rigidità della procedura, sanzionando la negligenza con l’inammissibilità del gravame e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando scattano i termini per impugnare una sentenza penale se questa viene depositata entro la scadenza fissata dal giudice?
I termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza del termine legale o di quello fissato dal giudice per il deposito della sentenza, anche se il deposito effettivo è avvenuto prima. In questo caso, non è dovuta alcuna notifica di avviso di deposito.
L’assenza dell’imputato al processo cambia le regole sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione?
No. Secondo l’ordinanza, l’assenza dell’imputato non comporta una deroga alla disciplina generale. All’imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza e, se questa viene comunque effettuata, non ha effetto sulla decorrenza dei termini per impugnare.
Cosa succede se l’appello viene depositato dopo la scadenza del termine?
L’appello depositato oltre i termini previsti dalla legge viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato perché tardivo;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione della disciplina processuale relativa ai termini di impugnazione, è manifestamente infondato in quanto le deduzioni sono in palese contrasto con il dato normativo.
La notifica dell’avviso di deposito della sentenza è prevista dall’art. 548, comma 2, cod. pen. solo nell’ipotesi in cui il deposito sia successivo alla scadenza dei termini individuati dall’art. 544, commi 2 e 3, cod. pen.
Nel caso di specie, la sentenza è stata depositata il 7 febbraio 2020, entro il termine di 30 giorni indicato per il deposito della motivazione (che sarebbero decorsi il 4 marzo 2020); ne consegue che non era dovuto nessun avviso ex art. 548 cod. proc. pen. Né l’assenza dell’imputato nel giudizio comporta una deroga alla suddetta disciplina. La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in tema di giudizio abbreviato, ha precisato che all’imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, Rv. 278552 – 01).
La Corte territoriale ha correttamente rilevato la tardività dell’atto di appello, depositato il 17 novembre 2020 a fronte della scadenza del termine di impugnazione in data 26 giugno 2020 (individuato tenendo conto dei 64 giorni di sospensione previsti dall’art. 83, comma 2, D.L. 18/2020).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
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Il C nsigliere estensore
Il Presidente