Termini Impugnazione: Quando un Ricorso Tardivo Diventa Inammissibile
Nel processo penale, il rispetto dei termini impugnazione non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per la validità dell’atto. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 27579/2024, ribadisce con fermezza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso presentato oltre la scadenza e condannando il ricorrente a pesanti conseguenze economiche. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Depositato Fuori Tempo Massimo
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pronunciata il 29 maggio 2023. Per il deposito delle motivazioni, la Corte si era riservata un termine di 90 giorni. Successivamente, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale decisione. Tuttavia, il ricorso veniva depositato solo il 13 novembre 2023, una data che, come vedremo, si è rivelata fatale.
Il Calcolo dei Termini Impugnazione e la Sospensione Feriale
Il cuore della questione risiede nel calcolo corretto dei termini. La legge prevede regole precise che non ammettono deroghe. Vediamo come la Corte ha ricostruito il percorso temporale:
1. Termine per il deposito della sentenza: La Corte d’Appello aveva 90 giorni dalla pronuncia del 29 maggio 2023. Questo termine è scaduto durante il periodo di sospensione feriale (1-31 agosto).
2. Inizio decorrenza per l’impugnazione: Di conseguenza, il termine per proporre ricorso ha iniziato a decorrere dal 1 settembre, al termine della sospensione.
3. Durata del termine: Ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale, il termine complessivo per l’impugnazione era di 60 giorni (45 giorni ordinari più un’estensione di 15 giorni).
4. Scadenza: Facendo i conti, il termine ultimo per presentare il ricorso scadeva improrogabilmente il 30 ottobre 2023.
Essendo il ricorso stato depositato il 13 novembre 2023, risultava chiaramente tardivo.
La Decisione della Corte: Inammissibilità con Pesanti Conseguenze
Di fronte a una violazione così palese dei termini impugnazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un controllo preliminare di regolarità formale, che in questo caso non è stato superato.
Le Motivazioni della Condanna
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda sulla semplice constatazione del mancato rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge. L’ordinanza sottolinea che l’inammissibilità comporta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche, non ravvisando alcuna assenza di colpa nel ricorrente (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000): la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza Cruciale del Rispetto dei Termini Processuali
Questa ordinanza è un monito severo sull’importanza del rispetto rigoroso dei termini processuali. La giustizia è scandita da tempi precisi, la cui inosservanza può vanificare qualsiasi difesa, anche la più fondata nel merito. Per i cittadini e i loro difensori, la massima attenzione ai calendari e alle scadenze non è solo una buona pratica, ma un dovere imprescindibile per garantire la tutela effettiva dei propri diritti. Agire in ritardo non solo rende l’azione legale inutile, ma la trasforma in un costo aggiuntivo e significativo.
Cosa succede se un ricorso viene depositato dopo la scadenza del termine legale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non esaminerà le ragioni e gli argomenti presentati, e la sentenza impugnata diventerà definitiva.
Come si calcola il termine per l’impugnazione se il periodo per il deposito della sentenza scade durante la sospensione feriale estiva?
In base alla decisione, il termine per presentare l’impugnazione inizia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione feriale, ovvero dal 1 settembre. Da quella data si calcolano i giorni previsti dalla legge (in questo caso, 60).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per tardività?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza in esame, tale sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27579 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
L ciato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile perché proposto senza l’osservanza del termini per l’impugnazione stabilito dalla legge; invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata il 29 maggio 2023, con indicazione di 90 giorni per il deposito, che è scaduto durante il periodo di sospensione feriale dei termini; di conseguenza, dal 1 settembre è iniziato a decorrere il termine complessivo di 60 giorni (45+15 ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione, termine che è scaduto il 30 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto solo il 13 novembre 2023, come risulta dalla certificazione del funzionario giudiziario apposta in calce alla sentenza impugnata;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.