Termini Impugnazione: Quando il Ritardo Costa Caro
Nel mondo del diritto, il tempo è un fattore cruciale. Il rispetto dei termini impugnazione non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per poter esercitare il proprio diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda in modo inequivocabile le gravi conseguenze derivanti dalla presentazione tardiva di un ricorso, che viene dichiarato inammissibile senza neppure un esame del suo contenuto.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Presentato Fuori Tempo Massimo
La vicenda riguarda un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato di rapina aggravata. Attraverso il suo difensore, egli aveva deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando in particolare l’aggravante legata all’uso di un’arma. Tuttavia, l’atto è stato depositato il 14 ottobre 2024, una data che si è rivelata fatale per le sorti del processo.
La Violazione dei Termini Impugnazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede in un calcolo matematico inflessibile. La legge, nello specifico l’articolo 585 del codice di procedura penale, stabilisce un termine di trenta giorni per proporre impugnazione. Questo termine iniziava a decorrere dal 24 luglio 2024, data di deposito della sentenza della Corte d’Appello. Tenendo conto della sospensione feriale dei termini (che va dal 1° al 31 agosto), la data ultima per il deposito del ricorso era fissata per il 23 settembre 2024. Il deposito avvenuto il 14 ottobre era, quindi, palesemente tardivo.
Le Motivazioni della Corte: Nessun Margine di Tolleranza
Di fronte a una violazione così evidente, la Corte di Cassazione ha applicato la procedura semplificata “de plano”, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che, al momento del deposito, la sentenza di secondo grado era già diventata irrevocabile. I termini processuali sono perentori, ovvero il loro mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto di esercitare una determinata facoltà. Non c’è spazio per giustificazioni o ritardi: la tardività è una causa di inammissibilità che impedisce qualunque valutazione sul merito delle argomentazioni difensive. La Corte non ha nemmeno dovuto analizzare se l’aggravante fosse fondata o meno; la porta del giudizio si era già chiusa.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: Non Solo le Spese Processuali
L’articolo 616 del codice di procedura penale prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non è tutto. La Corte ha ritenuto evidente la colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. Per questa ragione, oltre alle spese, lo ha condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria che punisce l’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia suprema.
Conclusioni: L’Importanza della Diligenza Processuale
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la diligenza nel rispetto dei termini è un dovere imprescindibile per le parti processuali. La perentorietà dei termini impugnazione serve a garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo, evitando che le sentenze restino “sospese” a tempo indeterminato. Perdere un termine significa perdere l’opportunità di far valere le proprie ragioni, con la conseguenza che una sentenza, anche se potenzialmente errata, diventa definitiva e non più modificabile.
Qual è il termine per presentare un ricorso dopo la sentenza d’appello in questo caso?
Il termine previsto è di trenta giorni, come stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale, decorrenti dalla data di deposito della sentenza.
Cosa succede se un ricorso viene presentato dopo la scadenza dei termini?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa irrevocabile e definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che abbia causato l’inammissibilità con un comportamento colposo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il 19/10/1971
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Con atto depositato in data 14 ottobre 2024 NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che, in 9/7/2024, aveva confermato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento delle argomentazioni della difesa volte ad escludere l’aggravante dell’uso dell’arma da parte dell’imputato
Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto solo in data 14/10/2024, quando la sentenza impugnata era divenuta ormai irrevocabile: il termine di trent giorni per l’impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 585 comma 1 le b) cod. proc. pen., e decorrente dal 24/7/2024, ai sensi del secondo comma, lett. dello stesso articolo, in considerazione della sospensione dei termini per il per feriale scadeva infatti il giorno 23/9/2024.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
2 La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto del rilevante entità di detta colpa, – della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024
L’estensore
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Il Presidente