Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8307 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8307 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in GAMBIA
avverso la sentenza in data 06/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/10/2025 della Corte di appello di Bologna.
C iò premesso l’impugnazione è inammissibile perché tardiva.
La sentenza impugnata è stata pronunciata, all’esito di procedimento cartolare, all’udienza del 6 ottobre 2025, senza riserva per i termini di deposito, ai sensi dell ‘ art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
La motivazione è stata depositata tempestivamente il 9 ottobre 2025.
Dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia della sentenza (21 ottobre 2025) cominciava a decorrere il termine di trenta giorni previsti per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La sentenza andava impugnata, quindi, entro il 20 novembre 2025.
Tale termine di sposterebbe al 5 dicembre 2025 ove si volesse ritenere applicabile l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1 -bis , cod. proc. pen. nel caso di imputato giudicato in assenza in primo grado: termine la cui applicazione, in fattispecie analoga, è stato negato dalla giurisprudenza (Sez. 2, n, 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv. 288449-01, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza” nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598bis , comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione, previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. ).
L’impugnazione, invece, è stata proposta mediante deposito in cancelleria soltanto il 14 dicembre 2025, quando era oramai spirato il termine per la sua presentazione, in entrambe le ipotesi di scadenza prospettate.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/02/2026
Il Consigliere est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME