Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Benevento il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 21 dicembre 2023 dalla Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per la parte civile costituita NOME COGNOME che ha trasmesso nota spese e dell’AVV_NOTAIO che con memoria ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza resa nei suoi confronti dal Tribunale di Campobasso il 25 novembre 2022 ritenendo l’appello tardivo.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:
2.1 Violazione dell’articolo 585 comma 1- bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione poiché la nuova norma, introdotta a decorrere dal 30 dicembre 2022, dispone che il termine di impugnazione in ragione dell’assenza dell’imputato nel giudizio di primo grado è prorogato di altri 15 giorni e quindi l’appello era da considerarsi tempestivo.
2.2 Illegalità della pena e insussistenza del reato contestato per difetto dei presupposti giuridici in quanto il comportamento dell’imputato non integra una condotta penalmen irrilevante ma soltanto un illecito civile. L’illegalità è pertanto rilevabile d’ufficio Corte di legittimità anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile. Con memoria trasmessa il 31 maggio 2024 l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
E’ vero che l’art. 585, comma 1 – bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che i termin previsti dal primo comma dello stesso articolo – vale a dire quelli tradizionali per la presentazione delle impugnazioni – siano aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, al fine di ampliare il tempo a disposizione del difensore per munirsi del necessario mandato.
Tuttavia l’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 disciplina in via transitoria la materia stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 157 -ter, comma 3, 581, commi 1 -ter e 1 -quater, e 585, comma 1 -bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto». il richiamo del ricorrente alla nuova disciplina – che collega il termine aggiuntivo di giorn 15 per l’impugnazione ex art. 585, comma 1 -bis alla necessità di consentire di acquisire il mandato, con finalità tesa a verificare per l’imputato assente in primo grado l’effetti volontà di proporre impugnazione – non si confronta con la disposizione transitoria.
L’art. 89, comma 3, cit. prevede che l’incombente del nuovo mandato al difensore, e il collegato incremento del termine per impugnare, siano da applicarsi solo in relazione processi nei quali la sentenza sia stata ‘pronunciata’ dopo l’entrata in vigore della riforma dunque dal 30 dicembre 2022.
A ben vedere, l’uso del termine ‘pronunciare’ allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione, il che ha una sua ratio nella necessità di individuare un termine immediatamente certo, che consenta da subito, all’entrata in vigore della disciplina, di verificare a quali processi non debbano essere applicate le nuove norme in tema di assenza, da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già ‘pronunciate’, sicchè non rileva la circostanza che la motivazione sia stata depositata in epoca successiva( v. Cass. Sez.5, n. 37789 del 3/7/2023 , NOME, RV.285148, richiamata correttamente dalla Corte di merito).
La circostanza che la sentenza sia stata ‘pronunciata’, e cioè sia stata data l dispositivo (cfr. art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) il 25 novembre 2022, quindi del 30 dicembre 2022, esclude che possa trovare applicazione il nuovo regime in tema assenza ai fini dell’impugnazione; ne consegue che il difensore non si doveva munire mandato ex art. 581, comma 1 -quater e non doveva essere ‘garantito a tal fine dal termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1bis cod. proc. pen.
1.2 Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato poiché deduce formalment l’illegalità della pena ma, in sostanza, lamenta la riconosciuta sussistenza della penalmente rilevante, formulando censure sul giudizio di colpevolezza che non posso essere dedotte, stante il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per della tardività dell’appello.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese process e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al g colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché e ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichia d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto senza contrastare specificamente di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Ba non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 3 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Roma 5 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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