Termini Impugnazione Penale: La Cassazione Ribadisce la Perentorietà
Nel processo penale, la precisione e il rispetto delle scadenze sono fondamentali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine: il mancato rispetto dei termini impugnazione penale rende il ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Questa decisione sottolinea come la forma e la tempistica siano sostanza nel diritto processuale, fungendo da severo monito per i professionisti del settore.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Depositato Fuori Termine
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione proposto da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello il 13 marzo 2024. La corte territoriale aveva pronunciato la sentenza senza riservarsi un termine ulteriore per il deposito delle motivazioni, attivando così le scadenze ordinarie per l’impugnazione.
Secondo quanto stabilito dalla legge e calcolato dalla stessa Corte di Cassazione, il termine ultimo per presentare l’impugnazione scadeva il 27 aprile 2024. Tuttavia, il ricorso dell’imputato è stato depositato telematicamente solo il 27 maggio 2024, esattamente un mese dopo la scadenza. Questa tardività è stata il punto focale della decisione della Suprema Corte.
La Questione Giuridica sui Termini Impugnazione Penale
Il cuore della questione legale riguarda la natura perentoria dei termini impugnazione penale, disciplinati principalmente dall’articolo 585 del Codice di Procedura Penale. La legge stabilisce scadenze precise entro cui le parti possono contestare una decisione giudiziaria. Superare questi termini, anche di un solo giorno, comporta una sanzione processuale specifica: l’inammissibilità, prevista dall’articolo 591, comma 1, lettera c) dello stesso codice. Questa norma non lascia spazio a interpretazioni: la tardività è una causa oggettiva che impedisce al giudice di esaminare il merito del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha seguito un ragionamento lineare e ineccepibile. I giudici si sono limitati a una verifica cronologica dei fatti processuali:
1. Data della sentenza impugnata: 13 marzo 2024.
2. Termine per l’impugnazione: 30 giorni, con scadenza fissata al 27 aprile 2024.
3. Data di deposito del ricorso: 27 maggio 2024.
La constatazione della palese tardività del deposito ha reso inevitabile l’applicazione dell’art. 591 cod.proc.pen. La Corte ha ribadito che l’osservanza dei termini previsti dall’art. 585 cod.proc.pen. è un requisito essenziale per la valida proposizione dell’impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza alcuna valutazione delle censure mosse alla sentenza d’appello.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce effetti concreti e gravosi per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato a sostenere due oneri finanziari:
1. Pagamento delle spese processuali: Il ricorrente deve farsi carico dei costi legati al procedimento di cassazione da lui avviato.
2. Versamento alla Cassa delle Ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o presentate senza la dovuta diligenza.
Questa pronuncia rafforza l’importanza del rigore procedurale e ricorda che nel diritto penale, il rispetto dei termini è un presupposto non negoziabile per poter esercitare il proprio diritto di difesa nelle sedi di impugnazione.
Cosa succede se un ricorso in materia penale viene depositato dopo la scadenza dei termini?
Esso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il contenuto del ricorso, ma lo respinge per una violazione procedurale, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
I termini per l’impugnazione in ambito penale possono essere derogati?
No, l’ordinanza conferma che i termini per l’impugnazione, stabiliti dall’art. 585 del codice di procedura penale, sono perentori. La loro inosservanza comporta inevitabilmente l’inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 591 del medesimo codice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37810 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BACUKU ALEKSANDER CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dak-e-awise-a4e-pa-Pti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Genova in data 13/03/2024.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l’osservanza dei termi per l’impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. e 591 cod.proc.p Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 13 marzo 2024, ai sensi dell’a 544 comma 2 cod.proc.pen., senza riserva di deposito dei motivi.
-1- ,,, a -120 Le motivazioni sono state depositate nei termini di quindici giorni, in data 26 arte 2024, e il termine per proporre impugnazione, pari a giorni trenta fissato dall’art. 544 comma 2 let cod.proc.pen., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell’art. 544 comma 2 cod.proc.pen scadeva al 27 aprile 2024 (essendo l’imputato libero presente). Il ricorso per cassazio depositato via pec in data 27 maggio 2024, come attestato dalla Corte d’appello, è dunqu tardivo.
Ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., la proposizione dell’impugnazione sen l’osservanza della disposizione di cui all’art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilit ricorso.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2024