Termini Impugnazione Penale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso Tardivo
Nel labirinto delle norme processuali, i termini di impugnazione penale rappresentano un pilastro fondamentale, la cui inosservanza può avere conseguenze drastiche e definitive. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 46367/2024, ribadisce con chiarezza un principio cardine: un ricorso presentato fuori tempo massimo è inammissibile, indipendentemente dalle ragioni di merito che lo sostengono. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Isernia, con cui veniva convalidato un provvedimento del Questore ai sensi della L. 401/1989. L’interessato, sentendosi leso da tale decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione.
Tuttavia, un errore procedurale si è rivelato fatale. L’ordinanza del GIP era stata notificata al ricorrente in data 29 aprile 2024. Il ricorso, invece, veniva depositato solo il 24 giugno 2024, quasi due mesi dopo.
La Violazione dei Termini di Impugnazione Penale
Il Codice di procedura penale è estremamente chiaro su questo punto. L’articolo 585, comma 1, lettera a), stabilisce che il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni per i provvedimenti emessi in seguito a un procedimento in camera di consiglio. Tale termine, come specificato dal comma 2, lettera A, dello stesso articolo, decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Nel caso in esame, il calcolo è semplice: dalla notifica del 29 aprile 2024, il ricorrente aveva 15 giorni di tempo per depositare il suo ricorso. Il deposito effettuato il 24 giugno 2024 è avvenuto, come sottolineato dalla Corte, “ben oltre” la scadenza prevista.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a una palese tardività, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a una verifica preliminare, quella del rispetto dei termini, che in questo caso è mancato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise e si basano su un’applicazione diretta e rigorosa della legge. Il Collegio ha rilevato che la tardività del ricorso è un vizio insanabile che impedisce l’esame della fondatezza delle censure mosse all’ordinanza impugnata. La perentorietà dei termini processuali è posta a garanzia della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità. Secondo tale norma, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito severo sull’importanza della diligenza e della precisione nella gestione dei termini processuali. Un errore, anche banale, come un calcolo sbagliato dei giorni a disposizione, può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio. La decisione evidenzia che il rispetto dei termini di impugnazione penale non è una mera formalità, ma un requisito di ammissibilità essenziale, la cui violazione comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. Per avvocati e assistiti, la massima attenzione alle scadenze è, dunque, il primo e indispensabile passo per la tutela dei propri diritti.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza emessa in camera di consiglio nel procedimento penale?
Secondo l’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di procedura penale, il termine per proporre impugnazione è di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene presentato oltre i termini stabiliti dalla legge?
Se un ricorso è presentato tardivamente, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva.
Oltre a dichiarare inammissibile il ricorso, quali altre conseguenze ci sono per il ricorrente?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46367 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASSINO il 31/05/1975
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ISERNIA
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r)artí;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, di convalida ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989 del provvedimento del Questore di Isernia notificato il 20/4/2024, è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato presentato con atto depositato il 24/6/2024, mentre il provvedimento di convalida impugnato è stato notificato il 29/4/2024 (come risulta dalla relativa relazione di notificazione allegata ricorso stesso), dunque ben oltre il termine di 15 giorni stabilito anche per tal impugnazione dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (decorrente dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. A, cod. proc. pen.).
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente