Termini Impugnazione Penale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Tempestività
Il rispetto dei termini impugnazione penale è un pilastro fondamentale della procedura giudiziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso presentato oltre la scadenza prevista. Questo caso serve da monito sull’importanza della diligenza e della precisione nel calcolo dei tempi processuali, la cui violazione può precludere l’accesso alla giustizia nel merito.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Revoca e il Suo Epilogo
La vicenda ha origine da un’istanza presentata da un individuo per ottenere la revoca di una sentenza di condanna, emessa da una Corte di Appello nel 2019 e divenuta definitiva l’anno successivo. L’istante sosteneva che la sentenza dovesse essere annullata perché relativa a fatti per i quali era già stato giudicato in un precedente procedimento.
La Corte di Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, ha esaminato la richiesta e l’ha respinta con un’ordinanza datata 9 luglio 2024. Contro questa decisione, l’interessato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando l’erroneità del provvedimento.
La Questione dei Termini Impugnazione Penale
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. L’attenzione dei giudici si è concentrata esclusivamente su un aspetto preliminare e dirimente: la tempestività del ricorso.
L’ordinanza impugnata era stata notificata sia al ricorrente che al suo difensore in data 10 luglio 2024. Secondo l’articolo 585 del codice di procedura penale, il termine per proporre impugnazione in questo caso è di quindici giorni.
Il calcolo è semplice: partendo dal 10 luglio, il termine di quindici giorni scadeva il 26 luglio 2024. È importante notare che la scadenza è avvenuta prima dell’inizio della sospensione dei termini feriali (1-31 agosto), che quindi non ha avuto alcun impatto sul calcolo. Ciononostante, il ricorso è stato depositato solo il 16 settembre 2024, quasi due mesi dopo la scadenza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è stata netta e basata su principi procedurali inderogabili. I termini impugnazione penale sono stabiliti a pena di decadenza. Ciò significa che il loro mancato rispetto comporta la perdita irrevocabile del diritto di impugnare il provvedimento. Non sono ammesse proroghe o giustificazioni per il ritardo, salvo casi eccezionali non ravvisati nella fattispecie.
I giudici hanno richiamato l’articolo 591 del codice di procedura penale, che elenca tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione proprio la sua presentazione tardiva. La funzione di questi termini perentori è quella di garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie, evitando che i processi possano rimanere aperti all’infinito. La tardività del ricorso ha quindi impedito alla Corte di esaminarne le ragioni, rendendo l’atto processualmente invalido.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale proprio per i casi di ricorso inammissibile. La pronuncia evidenzia come un errore procedurale, quale il mancato rispetto di un termine, possa avere conseguenze economiche significative e, soprattutto, precludere la possibilità che le proprie ragioni vengano ascoltate da un giudice superiore.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato oltre il termine perentorio di quindici giorni stabilito dalla legge, risultando quindi tardivo (intempestivo).
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza emessa in fase di esecuzione penale?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, il termine previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale è di quindici giorni, che decorrono dalla notificazione del provvedimento alla parte e al suo difensore.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4868 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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COGNOME nato a LERCARA COGNOME il 03/08/1945
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 09 luglio 2024 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per la revoca della sentenza emessa dalla medesima Corte di appello in data 20 febbraio 2019 e divenuta definitiva in data 14 ottobre 2020, escludendo che con essa fosse stato giudicato il medesimo fatto già giudicato con una precedente sentenza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo l’erroneità della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività.
L’ordinanza impugnata, emessa il 09 luglio 2024, risulta essere stata notificata sia al ricorrente, sia al suo difensore, in data 10 luglio 2024. Il termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., applicabile in virtù del richiamo espresso dall’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento: nel presente caso, pertanto, esso è decorso interamente alla data del 26 luglio 2024, prima dell’inizio della sospensione dei termini per il periodo feriale, operante solo dal 01 al 31 agosto 2024. L’impugnazione, invece, risulta presentata solo in data 16 settembre 2024. I termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen. sono stabiliti a termine di decadenza, per cui l’impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
– DEPOSITATA
IN
CANC
Il Presidente
NOME COGNOME
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