Termini Impugnazione Penale: La Cassazione e le Conseguenze di un Ricorso Tardivo
Nel processo penale, la precisione è tutto. Ogni atto, ogni istanza, ogni ricorso è scandito da scadenze perentorie che non ammettono deroghe. Il rispetto dei termini impugnazione penale è un pilastro fondamentale per garantire la certezza del diritto e il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda in modo inequivocabile le gravi conseguenze che derivano da un errore di calcolo in questo ambito, portando alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso e a pesanti sanzioni per il ricorrente.
Il Caso: Un Errore di Calcolo Fatale
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo), confermata dalla Corte d’Appello di Roma in data 21 febbraio 2024. In quella sede, la Corte si era riservata un termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di proporre ricorso per Cassazione.
Tuttavia, il ricorso veniva depositato solo il 23 luglio 2024. Questo ritardo, apparentemente di pochi giorni, si è rivelato fatale per le sorti del processo, innescando l’applicazione delle rigide norme procedurali sulla tardività.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione è stata presa ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. La ragione è una sola, netta e insindacabile: il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione.
Le Motivazioni: Il Rigoroso Calcolo dei Termini Impugnazione Penale
La Corte di Cassazione ha ricostruito con precisione matematica il calcolo dei termini, non lasciando spazio a interpretazioni. La legge, in particolare l’art. 585 del codice di procedura penale, è chiara:
1. Termine per la motivazione: La Corte d’Appello aveva fissato un termine di 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza emessa il 21/02/2024. Questo termine scadeva quindi il 21/05/2024.
2. Decorrenza del termine per impugnare: L’art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p. stabilisce che, quando viene fissato un termine per il deposito della motivazione, il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza di quel termine. Pertanto, l’imputato aveva tempo per ricorrere a partire dal 21/05/2024.
3. Durata del termine per impugnare: Poiché il termine per la motivazione era superiore a 30 giorni, si applica il termine di impugnazione di 45 giorni, come previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Sommando i 45 giorni al 21 maggio 2024, il termine ultimo per presentare il ricorso scadeva nei primi giorni di luglio. Il deposito avvenuto il 23 luglio 2024 era, di conseguenza, irrimediabilmente tardivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel diritto processuale, la forma è sostanza. L’inammissibilità del ricorso per tardività comporta conseguenze gravissime:
* Passaggio in giudicato: La sentenza di condanna diventa definitiva e non più contestabile.
* Condanna alle spese: Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali.
* Sanzione pecuniaria: In aggiunta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., è stata inflitta una sanzione di quattromila euro da versare alla Cassa delle ammende, una sanzione che punisce l’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di legittimità.
Il caso in esame è un monito per tutti gli operatori del diritto sull’importanza cruciale di una meticolosa gestione delle scadenze processuali. Un errore nel calcolo dei termini impugnazione penale può precludere ogni possibilità di difesa nel merito, rendendo vane anche le argomentazioni giuridiche più solide.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato depositato in ritardo. La legge prevedeva un termine di 45 giorni per l’impugnazione, che iniziava a decorrere dalla scadenza del termine di 90 giorni concesso alla Corte d’Appello per il deposito delle motivazioni. Il ricorso è stato presentato quando questo termine di 45 giorni era già scaduto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso penale inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di quattromila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Come si calcola il termine per presentare un’impugnazione se il giudice si riserva di depositare le motivazioni?
L’ordinanza chiarisce che se il giudice stabilisce un termine per il deposito della motivazione della sentenza (nell’esempio, 90 giorni), il termine per proporre impugnazione (in questo caso, 45 giorni) non decorre dalla data della sentenza, ma dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45100 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il 07/04/1957
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Cort d’appello di Roma ha confermato la condanna per il reato previsto dall’at.589 cod.pen..
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen. e in riferimento all’art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., data la tardività del deposito dell’impugnazione.
Difatti, la sentenza impugnata è stata emessa il 21/02/2024, con fissazione di un termine di giorni novanta per il deposito della motivazione (po tempestivamente avvenuto), con la conseguenza che – ai sensi dell’art.585, comma 2, lett.c), cod.proc.pen. – il termine per la proposizione dell’impugnazione iniziava a decorrere dal 21/05/2024 (martedì).
Ne consegue che, al momento della effettiva proposizione del ricorso (23/07/2024), il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art.585, comma 1, lett.a), cod.proc.pen., era già decorso.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore
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