Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14171 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 25.03.2025
Composta da:
SENTENZA
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 557/2025
NOME COGNOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE N. 4545/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 16/09/1948
avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di voler dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di truffa in concorso, con le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della recidiva specifica, e lo aveva condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e seicento euro di multa.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 388cdef69db42334
Ha proposto ricors o l’ imputato chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l’impugnazione.
La sentenza di appello è stata emessa in data 12 settembre 2024, all’esito di un processo svoltosi con trattazione cartolare, in assenza di alcuna richiesta ex art. 598bis , comma 2, cod. proc. pen.; la motivazione è stata tempestivamente depositata dopo soli sei giorni ma nel dispositivo era stato indicato il termine di novanta giorni per il suo deposito, con scadenza, pertanto, in data 11 dicembre 2024; il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., è scaduto sabato 25 gennaio 2025; il ricorso è stato depositato tramite p.e.c. solo il 27 gennaio 2025.
Va precisato che, in sede processuale penale, l’art. 172, comma 3, c od. proc. pen. prevede la prorogabilità di diritto al primo giorno successivo non festivo del solo termine stabilito a giorni che venga a scadenza in un giorno festivo, a questo non potendosi in alcun modo assimilare il giorno di sabato. Nel vigente ordinamento processuale, sia penale che civile, infatti il sabato non è un giorno festivo, non ricadendo nel novero dei giorni (“ricorrenze festive”) individuati nominativamente come festivi dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 248373 -01; Sez. 4, n. 36046 del 09/07/2015, COGNOME, Rv. 264413 -01; Sez. 3, n. 34877 del 24/06/2010, G., Rv. 248373 -01).
Inoltre, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598bis , comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi ‘ giudicato in assenza ‘ , in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo
stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 -01).
Nel medesimo senso si è poi affermato che la previsione di cui all’art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen. non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all ‘ esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale, analogo a quello vigente, previsto dall ‘ art. 23bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di una dichiarazione di assenza effettuata con le modalità di cui agli artt. 420 e 420bis del codice di rito (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 -01).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME