Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11477 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a San Benedetto del Tronto il 23/05/1985
COGNOME NOME nato a Fermo il 17/02/1976
avverso la sentenza del 11/06/2024 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento de i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 11 giugno 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di un anno, otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa ciascuno per il reato di tentata estorsione in danno di NOME COGNOME.
Con unico atto hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del proprio difensore , chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione di due motivi.
2.1. Violazione della legge processuale e vizio della motivazione per la omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e la mancata assunzione in appello di una prova decisiva sopravvenuta ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen. (testimonianza di NOME COGNOME, inizialmente coimputato dei ricorrenti nel delitto di estorsione, assolto dal primo giudice per non avere commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile).
2.2. Violazione e falsa applicazione de ll’ art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa la cui chiamata alla Polizia è stata erroneamente ritenuta quale elemento sul quale fondare la sua credibilità e l’affermazione di responsabilità degli imputati.
I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni relative ai termini per l’impugnazione.
Va premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che «anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale» (Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, COGNOME, Rv. 270586 -01).
Confermando l’orientamento espresso dalle Sezioni semplici anche dopo l’intervenuta modifica normativa (cfr., ad es., Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, COGNOME, Rv. 269619 -01, nonché Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 263144 -01), le Sezioni Unite hanno affermato «come l’uso dell’argomento che vorrebbe rendere il termine per il deposito della sentenza partecipe della natura di ‘ atto processuale di parte ‘ propria della impugnazione, appare funzionale, più che ad un dibattito di natura interpretativa cogente per il pericolo di violazione di principi costituzionali e sovranazionali, ad una visione critica sul merito della opzione politica di ridurre il periodo feriale: critica che, pur legittima, non potrebbe che avere luogo nelle sedi a ciò preposte».
Il principio espresso dalle Sezioni Unite costituisce diritto vivente (fra le tante cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 43776 del 09/10/2024, COGNOME, non mass. sul punto, nonché Sez. 7, n. 41087 del 23/10/2024, COGNOME, non mass).
Ciò premesso, si rileva che: la sentenza di appello è stata emessa in data 11 giugno 2024, all’esito di un processo svoltosi in assenza degli imputati; la Corte
di merito ha previsto il termine di novanta giorni (quindi sino al 9 settembre 2024) per il deposito della motivazione, poi tempestivamente avvenuto il 23 luglio 2024; il termine per l’impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen.), cui vanno aggiunti quindici giorni ex art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen., è scaduto in data 8 novembre 2024; il ricorso è stato depositato telematicamente solo il 22 novembre 2024.
All’inammissibilità dell e impugnazioni proposte segue, ai sensi d ell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/03/2025.