Termini Impugnazione Penale: Quando il Deposito Tardivo Rende il Ricorso Inammissibile
Il rispetto dei termini impugnazione penale è un pilastro fondamentale del nostro sistema processuale. Un ritardo, anche di un solo giorno, può compromettere irrimediabilmente il diritto di difesa, portando alla dichiarazione di inammissibilità dell’atto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 23233/2024) ribadisce questo principio, offrendo importanti chiarimenti sul calcolo dei termini, specialmente in relazione ai procedimenti trattati con rito cartolare durante l’emergenza normativa.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Presentato Oltre i Termini
Il caso trae origine da un ricorso per Cassazione proposto contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania, emessa il 20 novembre 2023. La peculiarità di tale sentenza risiedeva nel fatto che la motivazione era stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo in udienza.
Il ricorrente, tuttavia, depositava il proprio atto di impugnazione solamente il 12 dicembre 2023, ovvero oltre il termine previsto dalla legge. La questione centrale, dunque, era stabilire se tale ritardo fosse giustificabile o se dovesse inevitabilmente condurre a una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione è stata presa “de plano”, ossia con una procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, riservata ai casi di manifesta inammissibilità.
Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Le Motivazioni sui Termini Impugnazione Penale
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione su due argomenti giuridici chiari e stringenti, entrambi legati al calcolo dei termini impugnazione penale.
Il Calcolo dei 15 Giorni
Il primo punto analizzato riguarda la durata del termine. In presenza di una sentenza con motivazione contestuale, come nel caso di specie, la legge stabilisce che il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni. Tale termine inizia a decorrere dalla data stessa dell’udienza in cui la sentenza è stata pronunciata e motivata, ovvero il 20 novembre 2023. Il deposito del ricorso, avvenuto il 12 dicembre 2023, era palesemente tardivo.
L’Esclusione dell’Aumento per l’Imputato non Assente
Il secondo e cruciale punto della motivazione riguarda l’impossibilità per il ricorrente di beneficiare dell’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis c.p.p. per l’imputato assente. La Corte ha osservato che il processo d’appello era stato trattato secondo le modalità del rito cartolare, disciplinato dall’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato nella sentenza con riferimento a Cass. n. 1585/2024), quando si adotta questa specifica procedura, l’imputato appellante non può essere considerato “assente” ai fini della normativa sui termini. Pertanto, non aveva diritto ad alcun giorno aggiuntivo per l’impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza del Rito Processuale
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la forma e le modalità di svolgimento del processo hanno un impatto diretto e decisivo sui diritti e sugli oneri delle parti, inclusi i termini per l’esercizio del diritto di impugnazione. La scelta di un rito, come quello cartolare, esclude l’applicazione di istituti (come l’aumento dei termini per l’assente) che presuppongono un contesto processuale differente. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una scrupolosa attenzione al calendario processuale e alle specifiche norme che regolano ogni fase del giudizio, per evitare di incorrere in preclusioni insanabili.
Qual è il termine per impugnare una sentenza con motivazione contestuale?
Il termine per impugnare una sentenza penale la cui motivazione è depositata contestualmente alla lettura del dispositivo in udienza è di quindici giorni, decorrenti dalla data stessa dell’udienza.
L’imputato ha diritto all’aumento dei termini per l’impugnazione se il processo d’appello si svolge con rito cartolare?
No. Secondo la Corte, se il processo d’appello è trattato con il procedimento ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020 (rito cartolare), l’imputato appellante non può essere considerato assente e, di conseguenza, non ha diritto all’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis c.p.p.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Ritenuto che il ricorso, depositato il 12 dicembre 2023, proposto da NOME COGNOME, è inammissibile, perché proposto oltre il termine per impugnare che, in presenza di sentenza con motivazione contestuale depositata all’udienza del 20 novembre 2023 è di quindici giorni decorrenti da tale data, tenuto conto, altresì, che in presenza di appello trattato con procedimento ai sensi dell’art. 23 -bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e, quindi, l’imputato appellante non può considerarsi assente e, pertanto, non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2024, Procida, Rv. 285606);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione, emessa con ordinanza “de plano” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Presidente relat re