Termini Impugnazione Penale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Tempestività
Nel processo penale, il rispetto delle scadenze è un principio cardine che garantisce certezza e ordine. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un errore nel calcolo dei termini impugnazione penale possa avere conseguenze definitive, portando alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non solo ribadisce la perentorietà dei termini, ma chiarisce anche importanti aspetti formali, come la corretta sottoscrizione dell’atto di impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Errore di Calcolo Fatale
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che, nel riformare parzialmente una condanna di primo grado, aveva fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni. La difesa dell’imputato, ricevute le motivazioni depositate tempestivamente dalla Corte territoriale, procedeva a redigere e presentare il ricorso per cassazione.
Tuttavia, il ricorso veniva depositato ben 30 giorni dopo la scadenza del termine ultimo previsto dalla legge. Questo ritardo, unito a un vizio formale nella sottoscrizione, si è rivelato fatale per le sorti dell’impugnazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26916/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti e autonomi, ciascuno sufficiente a giustificare l’esito del giudizio: la tardività dell’impugnazione e un vizio nella sottoscrizione dell’atto.
Le Motivazioni: Il Rigoroso Calcolo dei Termini Impugnazione Penale
La Corte ha meticolosamente ricostruito il calcolo dei termini, non lasciando spazio a interpretazioni estensive. Vediamo nel dettaglio i due motivi di inammissibilità.
La Tardività del Ricorso
Il punto centrale della decisione riguarda il calcolo dei termini impugnazione penale. La Corte di Appello aveva pronunciato sentenza il 7 luglio 2023, assegnando 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Sebbene le motivazioni siano state depositate in anticipo, il 25 settembre 2023, la legge stabilisce che il termine per impugnare decorre non dal giorno del deposito effettivo, ma dalla scadenza del termine concesso al giudice. In questo caso, il termine di 90 giorni scadeva il 5 ottobre 2023.
Da quella data, la difesa aveva a disposizione 45 giorni per presentare ricorso, come previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. La scadenza ultima era quindi fissata per il 20 novembre 2023. Il ricorso è stato invece presentato il 20 dicembre 2023, con un ritardo netto di trenta giorni, rendendolo irrimediabilmente intempestivo.
Il Vizio di Sottoscrizione
Oltre alla tardività, la Cassazione ha rilevato un secondo, e altrettanto grave, motivo di inammissibilità. Il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’imputato, sebbene con firma autenticata dal suo difensore. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 44401/2019), secondo cui il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. La sottoscrizione personale dell’imputato, anche se autenticata, non soddisfa questo requisito formale, configurando un vizio che conduce all’inammissibilità dell’atto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea la necessità di una scrupolosa attenzione nel calcolo dei termini processuali, ricordando che il dies a quo (il giorno da cui inizia a decorrere il termine) per l’impugnazione è legato alla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni, non al loro deposito effettivo. In secondo luogo, ribadisce l’importanza dei requisiti formali, specificando che il ricorso dinanzi alla Suprema Corte è un atto tecnico che richiede la necessaria sottoscrizione di un difensore abilitato, escludendo la possibilità per l’imputato di agire personalmente.
Da quando iniziano a decorrere i termini per proporre ricorso per cassazione?
I termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza del termine concesso al giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza (in questo caso 90 giorni), e non dalla data in cui le motivazioni vengono effettivamente depositate, anche se anteriore.
Qual è la durata del termine per impugnare una sentenza penale se il giudice si è riservato 90 giorni per le motivazioni?
Ai sensi dell’art. 585, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, il termine per l’impugnazione è di 45 giorni quando per il deposito della motivazione è stato stabilito un termine superiore a 30 giorni.
L’imputato può firmare personalmente il ricorso per cassazione?
No. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il ricorso è inammissibile se sottoscritto personalmente dall’imputato, anche qualora la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. L’atto deve essere sottoscritto dal difensore abilitato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26916 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7 luglio 2023 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Asti del 30 marzo 2022 nei confronti di COGNOME NOME, indicando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie di motivi
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché intempestivo:
la sentenza è stata pronunciata in data 7 luglio 2023 con termini di gg. 90 per il deposito;
i termini per il deposito scadevano in data giovedì 5 ottobre 2023 e il deposito della sentenza intervenuto in data 25 settembre 2023 è stato tempestivo;
t
-il termine per l’impugnazione decorreva dunque dalla data del 5 ottobre 2023 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell’art. 585 comma primo lett. c) cod. proc. pen., cui non sono stati aggiunti i gg. 15 per l’imputato giudicato in assenza ai sensi dell’art. 581 comma 1 bis cod. proc. pen. per le sentenze pronunziate dopo il 30 dicembre 2022, in quanto l’imputato era presente;
il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 20 novembre 2023;
il ricorso è stato presentato in data 20 dicembre 2023 e dunque trenta giorni dopo la scadenza del termine ultimo.
Il ricorso risulta altresì inammissibile perché sottoscritto personalmente anche se con firma autenticata dal difensore.
A tal riguardo secondo la giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695 – 01).
3.Alia inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 marzo 2024 Il c9ps4liere estensore
Il Presidente