Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8280 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Lipari il 20/09/1962
avverso l’ordinanza del 24/07/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione atti alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/07/2024, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile l’appello presentato dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 13/03/2023 dal Tribunale di Barcellona P.G. perché tardivo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 548,585,591 cod.proc.pen.
Argomenta che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto tardivo l’appello, in quanto l’avviso di deposito della sentenza, depositata oltre il termine di novanta giorni indicato dal Tribunale, era stato notificato all’imputato in data 30.08.2023 e da tale data iniziava a decorrere il termine di giorni 45 di cui all’art. 585, comma 2 lett c) cod.proc.pen, termine che scadeva in data 15/10/2023; l’appello veniva depositato in data 02/10/2023 e, quindi, tempestivamente.
Chiede, pertanto, l’accoglimento del ricorso.
Il PG ha depositato requisitoria scritta; il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Come evincibile dall’esame degli atti processuali, la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, oggetto dell’atto di appello dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Messina perché tardivo, è stata pronunciata il 13/03/2023 e la relativa motivazione è stata depositata tardivamente in data 26/06/2023, oltre il termine di giorni novanta indicato in dispositivo ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod.proc.pen.
L’avviso di deposito è stato notificato, ex art. 548, comma 2, cod.proc.pen., all’imputato in data 30/08/2023 e l’atto di appello è stato depositato in data 02/10/2023, nel rispetto del termine di giorni quarantacinque ex art. 585, comma 1 lett c) cod.proc.pen, termine che iniziava a decorrere dal 30/08/2023, secondo il disposto dell’art 585, comma 2 lett c) cod.proc.pen., con scadenza in data 14/10/2023.
L’appello, pertanto, risulta tempestivamente proposto nel rispetto del disposto dell’art. 585 lett c) cod.proc.pen. e, conseguentemente, la valutazione di intempestività risulta non corretta; s’impone, quindi, l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso. Così deciso il 30/01/2025