Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19990 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19990 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di POTENZA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale della Corte di cassazione, COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 novembre 2023 il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato la inammissibilità dell’atto di impugnazione per tardività proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Venosa del 10 settembre 2023 nei confronti di COGNOME NOME con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di lesioni e minaccia.
Avverso la decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento all’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.
In particolare, lamenta la difesa, il Tribunale ha dichiarato erroneamente la inammissibilità dell’impugnazione per intempestività in quanto non ha considerato
la disposizione dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., applicabile al caso di specie a seguito della entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia, in base alla quale i termini ordinari previsti per le impugnazioni sono aumentati di giorni 15 nell’ipotesi di imputato giudicato in assenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di cui in seguito.
1.Quanto all’applicazione della disciplina dell’art. 585, comma 1bis, cod. proc. pen. si deve precisare che il D. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l’art. 89, comma 3) che “Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commil-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.”
Dunque, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 10 settembre 2023 nei confronti di imputato assente, la disciplina introdotta dalla cd. Riforma Cartabia in relazione alla impugnazione delle sentenze pronunziate in assenza dell’imputato, entrata in vigore in data 30 dicembre 2022, è applicabile al caso di specie.
L’art.585, comma 1-bis, cod. proc. pen. introdotto dal D. Igs. n. 150 del 2022 prevede l’aumento del termine di impugnazione di giorni 15 per l’imputato assente.
Nel caso di specie:
-la sentenza del Giudice di pace è stata pronunziata in data 1° settembre 2023 con deposito della motivazione ex art.32 D. Igs. 274/00 entro giorni 15 dalla pronunzia del dispositivo;
la motivazione della sentenza è stata depositata in data 14 settembre 2023 e dunque nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
i termini per impugnare decorrevano dalla data del 16 settembre 2023 ed erano pari a 45 giorni: 30 giorni ai sensi dell’art.591 comma primo lett. b) cod. proc. pen., a cui andavano aggiunti i 15 giorni previsti dall’art.585 comma 1 bis cod. proc. pen.;
la data ultima per il deposito della impugnazione risultava essere il 31 ottobre 2023 cosicché l’impugnazione proposta in data 20 ottobre 2023 risultava tempestiva.
Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024
Il consigliere estensore