Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SOLESINO il 06/03/1947 avverso la sentenza del 28/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN IFATTO
Con sentenza del 28 giugno 2023, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova applicava ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, all’imputato COGNOME COGNOME la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, condannandolo altresì alle spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale dell’imputato, lamentando violazione di legge attesa la condanna alle spese processuali, nonostante la definizione del procedimento nelle forme di cui all’art. 444 cod. proc. pen. E l’applicazione di una pena inferiore a due anni.
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché intempestivo.
1.1. La sentenza è stata pronunciata con motivazione contestuale in data 28 giugno 2023, per cui i termini per impugnare ai sensi dell’art. 585 comma primo lett. a) cod. proc. pen. -pari a gg.15- decorrevano dalla data della emissione della pronuncia, con conseguente scadenza alla data del 15 luglio 2023.
Il ricorso è stato presentato in data 18 luglio 2023 e, dunque, tre giorni dopo la scadenza del termine ultimo.
1.2. Né può ritenersi applicabile al caso di specie la disposizione introdotta con il D.Ivo 150/2022 di cui all’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen.: “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”.
Nel caso di specie correttamente il giudice, nel costituire le parti, ha indicato l’imputato come “giuridicamente presente” ai sensi dell’art. 420, comma secondo n. 2 ter, cod. proc. pen., in ragione della procura speciale di cui era munito il difensore per accedere al rito richiesto.
La disposizione da ultimo richiamata è stata anche essa introdotta dal D. Igs.150/2022, che ha novellato l’art. 420 cod. proc. pen. e ha stabilito che: “.”
La recente giurisprudenza di questa Corte, pronunziatasi con riferimento al giudizio abbreviato che necessita egualmente di procura speciale, ha chiarito che in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332).
All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non ritiene il collegio che nel caso di specie consegua, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, atteso che può escludersi la colpa in capo al ricorrente in ragione della fondatezza delle sue doglianze, seppure presentate intempestivamente.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ali pagamento delle spese processuali.
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Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2023 Il consigliere estensore COGNOME