Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 36760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
letto il ricorso, la memoria della difesa dell’imputato e udita la relazione svolta da Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Brescia, con la quale è stata applicata a RAGIONE_SOCIALE la pena di mesi undici di reclusione ed euro 400,00 di multa, con sospensione condizionale, in ordine al delitto di tentata rapina impropria.
Lamenta l’illegalità della pena, non essendo la sospensione condizionale stata subordinata, ai sensi dell’art. 165, comma 2, cod. pen., all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma precedente, trattandosi di imputato che ne aveva già beneficiato in relazione a precedente condanna per delitto.
Con memoria del 13 aprile 2024, la difesa dell’imputato ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e, richiamando l’arresto di S.U. n. 5352 del 28/07/2023, dep. 2024, P., 285851 – 01 (secondo cui tale omissione non determina un’ipotesi di illegalità della pena e, di conseguenza, non consente di impugnare col ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento), ha concluso per l’infondatezza del motivo dedotto.
Il ricorso è inammissibile poiché tardivo.
La sentenza impugnata, deliberata nella camera di consiglio del 22/06/2023 e depositata il 4/07/2023, risulta comunicata al P.G. il 17 febbraio 2024 e l’impugnazione presentata nella cancelleria del Tribunale il successivo 6 marzo 2024 e, dunque, oltre giorni quindici dalla scadenza del termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., a nulla valendo la circostanza che il P.G. ricorrente abbia depositato il ricorso nella sua segreteria il precedente 10 marzo 2024.
Al riguardo, assume rilievo il consolidato orientamento di legittimità secondo cuifil termine per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. è di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (Sez. 4, n. 31395 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 255988 – 01; Sez. 4, n. 6387 del 21/12/2011, dep. 2012, Sulas, non mass.).
Il principio è stato ribadito dalla decisione con cui le Sezioni unite hanno statuito che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. a), e
585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del suddetto termine dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-02; in termini Sez. 3, n. 10406 del 2023, in motivazione a pag. 2).
La tardività del ricorso consente alla Corte di legittimità di dichiararne l’inammissibilità mediante la trattazione dell’impugnazione de plano, ai sensi dell’art. 611, comma 5-bis, in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 10 settembre 2024.