Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CUPPONE NOME NOME NOME Grottaglie il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a Taranto il DATA_NASCITA avverso il decreto del 07/12/2023 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto emessa in data 7 dicembre 2023, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto con cui il Tribunale di Lecce ha disposto la confisca di prevenzione di beni mobili ed immobili ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso detto provvedimento.
I ricorrenti lamentano, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti della confisca, con particolare riguardo alla pericolosità sociale del proposto.
I ricorsi sono inammissibili perché tardivi.
Il decreto impugNOME è stato emesso il 7 dicembre 2023 con conseguente deposito della motivazione in data 19 febbraio 2024.
L’analisi degli atti comprova che il ricorso è tardivo in quanto depositato in data (06.03.2024) successiva alla scadenza del termine di 10 giorni per
proporre impugnazione (05.03.2024), termine decorrente dall’ultima notifica del deposito del provvedimento di rigetto effettuata nei confronti del COGNOME in data 23.02.2024.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui i termini di impugnazione relativi ai ricorsi in materia di applicazione di misure di prevenzione, in mancanza di qualsiasi rinvio alle norme generali, sono fissati in dieci giorni, decorrenti, sia per il proposto, sia per il difensore, dall’ultima dell comunicazioni effettuate (vedi Sez. 2, n. 40773 del 06/10;2005, COGNOME, Rv. 232598 – 01; Sez. 1, n. 38397 del 18/09/2009, COGNOME, Rv. 244836 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 11841 del 24/01/2024, COGNOME, non massimata).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ciascuno.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consi COGNOME re)estensore COGNOME
La Presidente