Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41559 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41559 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza in data 5 ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza della stessa città che, ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., aveva dichiarato attuale la pericolosità Ck
dell’COGNOME e confermato l’applicazione della libertà vigilata per la durata minima di un anno.
A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava la tardività dell’appello in quanto il provvedimento impugnato era stato notificato al difensore dell’COGNOME a mezzo posta certificata in data 21 giugno 2022 e l’atto di impugnazione era stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022, e perciò oltre il termine di 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza, stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio.
Avverso tale decisione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione deducendo la violazione dell’art. 585, comma 3, cod. proc. pen. Nella specie il provvedimento impugnato era stato notificato ad COGNOME in data 24 giugno 2022, sicché il termine per proporre appello, ai sensi dell’art. 585, comma 3, cod. proc. pen. scadeva il 9 luglio 2022. Pertanto, l’appello doveva ritenersi tempestivamente proposto.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con memoria successivamente depositata il difensore del ricorrente ha insistito nel ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
L’art. 580, comma 1, cod. proc. pen. prevede che contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza personali diverse dalla confisca possono proporre appello l’interessato e il suo difensore. Il termine per l’impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod.proc.pen.), decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.).
Tuttavia, il comma 3 dell’art. 585 cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza di tale termine «è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo».
Tale disciplina è, pacificamente, applicabile quanto alla impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 973 del 13/02/1997, COGNOME, Rv. 207182; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, COGNOME, Rv. 255689; Sez. 1, n. 21348 del 21/04/2017, Iazzetta, non massimata).
Nel caso di specie, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, che aveva confermato l’applicazione della misura di sicurezza, è stata notificata al difensore di fiducia di COGNOME in data 21 giugno 2022 e all’COGNOME personalmente in data 24 giugno 2022, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso. L’appello avverso tale provvedimento, secondo quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata, è stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022.
Facendo applicazione della regola contenuta nel citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen., il termine, di quindici giorni, per l’appello in questione decorreva dalla data della notifica all’COGNOME, di tale che esso non era ancora scaduto al momento del deposito dell’impugnazione.
L’ordinanza impugnata è dunque da annullare per avere, in violazione di legge, ritenuto tardivo l’appello in questione; con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.