Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17528 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 12/7/2023, ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il provvedimento dell’8 maggio 2023 che ha rigettato l’istanza proposta dalla parte in ordine alla confisca di un immobile sito a Isola Capo Rizzuto.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 667, 667 comma 4 cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 666, comma 6, cod. proc. pen. e 127 e 125 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione proposta nell’interesse di COGNOME sarebbe errata in quanto la data di inizio di decorso del termine, considerato che
p.
si deve fare riferimento alle “parti”, avrebbe dovuto essere individuata in quella in cui è stata effettuata la notifica dell’avviso di deposito ad NOME COGNOME, terza interessata, quindi, parte del procedimento.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 240 ord. pen. e 125 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto considerato, la confisca, così come il sequestro preventivo, era stata revocata.
In data 29 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorso è inammissibile.
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione in quanto depositata oltre il termine di quindici giorni sarebbe errata.
Secondo quanto prospettato dal ricorrente, infatti, il calcolo della decorrenza del termine avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto della data della notifica effettuata alla sig.ra NOME COGNOME, terza interessata nella medesima procedura.
La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. Il procedimento di esecuzione, per quanto interessa nel caso di specie, è regolato dal combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.
Ai sensi della prima norma, avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione senza formalità l’interessato può proporre opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione o della notificazione del provvedimento.
La stessa norma stabilisce che in caso di opposizione si procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen.
L’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. prevede che per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice di esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni.
Tale previsione, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., si applica anche all’opposizione, mezzo di controllo analogo a un’impugnazione.
In materia di termini per proporre impugnazione l’art. 585 cod. proc. pen. prevede espressamente che questi sono stabiliti a pena di decadenza e che gli stessi decorrono per “ciascuna delle parti”.
A fronte di tale specifica indicazione ai fini del calcolo della decorrenza del termine si deve fare riferimento a ogni singola parte e non genericamente a una qualunque di quelle che hanno partecipato al procedimento.
In una corretta prospettiva, come confermato dalla lettura complessiva della norma, pertanto, in caso di comunicazione o notifica il termine decorre per ognuno degli interessati dalla data in cui questa è stata ricevuta ovvero, nel caso la data sia diversa e più favorevole, da quella in cui l’ha ricevuto il “suo” difensore (così l’art. 585, comma 3, cod. proc. pen. che prevede l’unica eccezione al criterio generale).
2.2. Nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione è corretta in quanto l’atto è pervenuto in cancelleria in data successiva a quella in cui il termine di quindici giorni previsto a pena di decadenza per NOME COGNOME era interamente decorso.
Dagli atti, come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, risulta che:
-il provvedimento è stato emesso in data 8 maggio 2023;
-la notifica è stata ricevuta dalla parte, l’interessato e il suo difensore, da ultimo, in data 8 giugno 2023;
-l’opposizione è pervenuta a mezzo EMAIL il 28 giugno 2023.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.