Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3847 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3847 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza dell’08/02/2025 del GIP presso il Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza dell’8 febbraio 2025 depositata nella medesima data alle ore 13,40, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di Cosenza n. 8478 del 31 gennaio 2025
nella parte in cui aveva imposto, oltre al divieto di accesso come specificato in atti, anche la prescrizione, per la durata di otto anni, di presentarsi presso la Questura di Cosenza 15 minuti dopo l’inizio e 15 minuti dopo la fine di ogni partita disputata dalla squadra di calcio del Catanzaro, sia in casa che fuori casa.
NOME ha proposto ricorso a questa Corte di Cassazione, per l’annullamento dell’ordinanza, affidato a due motivi. Il ricorrente deduce con un primo articolato motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla compressione del diritto di difesa e mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata o omessa valutazione della memoria difensiva ritualmente trasmessa dal difensore con la quale la difesa evidenziava la carenza dei presupposti per l’adozione della misura ai sensi dell’articolo 6 I. citata nonché l’assenza di motivazione sulla necessità concreta ed attuale del prevenuto rispetto a quanto rappresentato dal questore AVV_NOTAIO di Cosenza nel provvedimento di convalida. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione relativamente all’obbligo di doppia presentazione per la durata di anni 8.
Preliminare, e assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, è il vaglio della sua tempestività.
3.1. Avverso l’ordinanza di convalida emessa dal Giudice per le indagini preliminari è, infatti, proponibile ricorso per cassazione ex art. 6, comma 3, I. 13 dicembre 1989, n. 401.
Il termine per proporre ricorso avverso i provvedimenti adottati in camera di consiglio, quale è quello di cui si discetta, è di quindici giorni (ex art. 585 comma 1 lett.a), cod.proc.pen.) dalla notificazione.
3.2. Nella specie la convalida è stata adottata in data 8 febbraio 2025.
Il ricorso, proposto, come si legge testualmente nella prima pagina dello stesso, “avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza in data 08.02.2025 alle ore 13,40 (depositata in cancelleria e notificata al difensore in pari data)”, è stato redatto e depositato il 9 aprile 2025, ben oltre i quindici giorn previsti per l’impugnazione.
Risulta, pertanto, intempestivo.
3.3. Non ignora certamente il Collegio che il provvedimento impugnato è stato oggetto di correzione dell’errore materiale quanto alla indicazione del AVV_NOTAIO presso i cui uffici il prevenuto è obbligato a presentarsi, all’esito di rettif materiale individuato in quello di Cosenza in luogo di quello di Catanzaro, con provvedimento -adottato ex art. 130 cod.proc.pen.- del 19 febbraio 2025, depositato il 20 febbraio 2025 e notificato il 20 febbraio all’COGNOME personalmente, e al difensore il 9 aprile 2025.
3.4. Si tratta, tuttavia, di circostanza irrilevante ai fini della verifica di tempesti dell’impugnazione. Militano in tal senso la chiara voluntas dell’impugnante, espressamente volta alla impugnazione del ” l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza in data 08.02.2025 alle ore 13,40″, con attestazione della notifica ricevuta in pari data ” (depositata in cancelleria e notificat difensore in pari data)”, e, comunque, il principio espresso da consolidato orientamento di questa Corte da cui il Collegio, condividendolo, non ha ragione di discostarsi, per cui l’ordinanza di correzione di un errore materiale non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione del provvedimento, potendo solo legittimare l’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione, nella specie, peraltro, relativo alla sola indicazione del AVV_NOTAIO investito dell’incombente previsto. Nessuna disposizione del codice di rito prevede in via generale che l’emanazione di un’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto della sentenza di primo grado faccia nuovamente decorrere, a favore dell’imputato, il termine per l’impugnazione di tale sentenza; mentre non vi è dubbio che, nel caso in cui una delle parti si ritenga lesa dal provvedimento di correzione adottato ex art. 130, con le forme di cui all’art. 127 c.p.p., questa possa impugnare il provvedimento di correzione con ricorso per cassazione, ai sensi del comma 7 del richiamato art. 127, limitatamente alla correzione disposta (in tal senso ex plurimis Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995 – 01).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. / Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
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Il Presi9rènte