Termini Impugnazione Giudice di Pace: la Cassazione Chiarisce la Regola dei 30 Giorni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto cruciale della procedura penale: i termini impugnazione Giudice di Pace. La decisione sottolinea come le regole speciali previste per questo tipo di procedimento prevalgano su quelle generali del codice, con conseguenze determinanti sull’ammissibilità dell’appello. Comprendere questa distinzione è fondamentale per evitare errori procedurali che possono compromettere irrimediabilmente l’esito di un giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna per il reato di percosse emessa dal Giudice di Pace di Latina. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello presso il Tribunale competente. Tuttavia, il Tribunale dichiarava l’appello inammissibile per tardività, ovvero perché presentato oltre il termine massimo consentito dalla legge.
Non arrendendosi, l’imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che il proprio appello era stato depositato entro il quarantacinquesimo giorno dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza. A suo avviso, tale termine era corretto, in applicazione combinata degli articoli 544 e 585 del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione, però, ha respinto questa tesi, giudicandola ‘manifestamente infondata’.
L’Analisi della Corte e i Corretti Termini Impugnazione Giudice di Pace
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella specificità della normativa che regola il processo davanti al Giudice di Pace. Gli Ermellini hanno chiarito che la disciplina generale del codice di procedura penale non si applica automaticamente, ma solo laddove non sia diversamente stabilito dalla normativa speciale.
Il punto focale è l’articolo 32 del D.Lgs. n. 274 del 2000. Questa norma impone al Giudice di Pace di depositare la motivazione della sentenza entro 15 giorni, qualora non venga dettata direttamente a verbale. La giurisprudenza consolidata ha interpretato questa disposizione in modo rigoroso: il Giudice di Pace non ha la facoltà di auto-assegnarsi un termine più lungo, a differenza di quanto previsto dall’art. 544 c.p.p. per il rito ordinario.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la previsione dell’art. 32 ha carattere derogatorio e speciale. Di conseguenza, se la motivazione viene depositata oltre il quindicesimo giorno, essa si considera ‘depositata fuori termine’.
Questo ritardo ha un’implicazione diretta sui termini impugnazione Giudice di Pace. In tale scenario, il termine per proporre appello non è quello di 45 giorni (previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p. per i casi in cui il giudice si riserva un termine superiore a quello ordinario), bensì quello di 30 giorni. Tale termine decorre dal giorno in cui l’imputato riceve la notificazione dell’avviso di avvenuto deposito tardivo della sentenza.
La tesi del ricorrente era, quindi, palesemente in contrasto con il dato normativo speciale e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. L’applicazione delle norme generali del codice è esclusa proprio perché esiste una regola specifica che disciplina diversamente la materia per i procedimenti davanti al Giudice di Pace.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: nel procedimento penale davanti al Giudice di Pace, le regole speciali prevalgono su quelle generali. Il termine per impugnare una sentenza la cui motivazione sia stata depositata tardivamente è sempre e solo di 30 giorni dalla relativa notifica.
Questa ordinanza funge da monito per avvocati e imputati: è essenziale conoscere approfonditamente la procedura speciale del Giudice di Pace per non incorrere in decadenze fatali. Un errore nel calcolo dei termini, come quello commesso nel caso di specie, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, precludendo ogni ulteriore possibilità di riesame nel merito della decisione.
Qual è il termine ordinario per il Giudice di Pace per depositare la motivazione della sentenza?
Secondo l’art. 32 del d.lgs. n. 274 del 2000, il Giudice di Pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni, qualora non la detti direttamente a verbale durante l’udienza.
Cosa succede se la motivazione della sentenza del Giudice di Pace è depositata in ritardo?
Se la motivazione è depositata oltre il termine di 15 giorni, si considera depositata ‘fuori termine’. Di conseguenza, il termine per impugnare la sentenza è di 30 giorni, che decorrono dalla data di notificazione dell’avviso di avvenuto deposito tardivo.
Perché non si applica il termine di 45 giorni previsto dal codice di procedura penale per impugnare le sentenze del Giudice di Pace?
Non si applica perché la normativa relativa al procedimento davanti al Giudice di Pace (d.lgs. n. 274/2000) è speciale e derogatoria rispetto alle norme generali del codice di procedura penale. La legge speciale stabilisce un termine di 30 giorni in caso di deposito tardivo, escludendo l’applicazione del termine più lungo previsto dal rito ordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16630 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’imputato avverso la pronunzia del Giudice di pace di Latina, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di percosse;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza delle norme processuali per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante quest’ultimo sia stato proposto entro il quarantacinquesimo giorno dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato – in aderenza a quanto previsto dagli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen. e 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto:
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000 – per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale – implica che quest’ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all’art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito;
la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine:
il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione dell’avviso di deposito tardivo. (Sez. 4, n. 36767 del 17/11/2020, COGNOME, Rv. 280163-01; Sez. 5, n. 8637 del 23/11/2015, COGNOME, Rv. 266075-0; Sez. 5, n. 11656 del 24/02/2012, Muto, Rv. 252963-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024