Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33645 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33645 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME MACRICOGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Chiari il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 13/01/2025 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 gennaio 2025, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 07/11/2022, che aveva condannato lo stesso in ordine al delitto di cui all’articolo 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, disponendo altresì la confisca diretta e per equivalente sino alla concorrenza dell’importo di euro 157.190,00, sia perchŁ all’atto di appello non era stata allegata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, sia perchØ l’atto di appello era stato proposto tardivamente in data 21/02/2023, essendo scaduto il termine per il deposito in data 20/02/2023.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di cui all’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa deduce che la Corte di appello di Brescia, nel calcolare il termine per appellare, sommando il termine dei sessanta giorni che il giudice di primo grado si era riservato per il deposito dei motivi ai quarantacinque giorni di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., non ha tenuto conto che l’ultimo giorno del termine dei sessanta giorni fissato dal Tribunale di Brescia per il deposito della sentenza ricadeva in un giorno festivo per cui detto termine era prorogato al primo giorno non festivo e da esso decorreva poi il termine di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. In concreto, partendo dal 7 novembre 2022, giorno in cui era stata pronunciata la sentenza appellata, i sessanta giorni che il Tribunale aveva fissato per il deposito dei motivi erano scaduti il 6 gennaio 2023, in giorno festivo, e quindi la scadenza di quel termine era prorogata al 7 gennaio 2023, mentre il termine dei quarantacinque giorni di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., decorrendo dal 7 gennaio
2023, era scaduto non il 20 febbraio 2023, come affermato dalla Corte di appello, ma il 21 febbraio 2023, giorno in cui era stato depositato l’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
In sintesi, la difesa deduce che la Corte di appello di Brescia aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., posto che, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. trovava applicazione per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. E nella vicenda in esame la sentenza del Tribunale di Brescia era stata pronunciata il 7 novembre 2022, quindi in epoca precedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, a piø riprese, che, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtø del principio AVV_NOTAIO di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283273; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Olmetti, Rv. 280927).
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato, nella sua piø autorevole composizione, che, in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtø del principio AVV_NOTAIO di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo – in cui quest’ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l’impugnazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, COGNOME, Rv. 251495; nello stesso senso, Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874, che ha anche chiarito, in motivazione, che il termine ‘mobile’ di proposizione dell’impugnazione deve iniziare subito dopo la scadenza del primo termine fissato per la stesura della motivazione, secondo il AVV_NOTAIO principio enunciato dall’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., per il quale dies a quo non computatur in termine ).
Pertanto, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tardivo l’appello depositato il 21/02/2023, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, avendo il giudice di primo grado pronunciato sentenza in data 07/11/2022 ed essendosi il giudice di primo grado riservato di depositare la motivazione nel termine di 60 giorni, il predetto termine – da cui far poi decorrere il termine di 45 giorni entro il quale doveva essere proposto l’appello – cadeva il 06/01/2023, ovvero in un giorno festivo, con proroga di diritto al 07/01/2023; pertanto, il termine di 45 giorni per impugnare decorreva dal 07/01/2023, con la conseguenza che il termine di impugnazione non Ł spirato il 20/02/2023, bensì il giorno dopo (infatti, il quarantacinquesimo giorno successivo al 07/01/2023 Ł il 21/02/2023), sicchØ l’appello, che risulta depositato il 21/02/2023, Ł stato proposto tempestivamente.
2. Il secondo motivo di ricorso Ł fondato.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del
d.lgs. n. 150 del 2022, a decorrere dal 30 dicembre 2022, prevedeva: «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori Ł depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
La disposizione Ł stata abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024, ma continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, poichØ, trattandosi di modalità di compimento di un atto processuale ad effetti istantanei, la disciplina applicabile Ł quella vigente al momento del compimento dell’atto stesso (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 89 d.lgs. 150 del 2022, che detta disposizioni transitorie in materia di assenza, la nuova disciplina dettata dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Ł applicabile per le sole sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, ovverosia dopo il 30/12/2022; ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dal momento che la sentenza del Tribunale di Brescia Ł stata pronunciata il 07/11/2022 e depositata nella parte motiva il 16/11/2022, per cui il difensore non aveva l’obbligo, a pena di inammissibilità, di allegare all’atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME