Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1432 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1432 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/se GLYPH e le conclusioni del PG
Motivi della decisione
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 20/12/2021 per intempestività dello stesso.
La difesa si duole della decisione assunta, rappresentando che il giudice aveva, nel dispositivo, fatto espresso riferimento al termine di giorni 15 per il deposito della motivazione. Tale circostanza autorizzerebbe a ritenere che il termine per impugnare la sentenza, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è di 45 giorni dalla scadenza del termine stabilito dal giudice.
Il termine così calcolato sarebbe venuto a scadenza il 18/2/2022, pertanto l’appello depositato il 3/2/22 sarebbe tempestivo.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Giudice per le indagini preliminari ha stabilito per il deposito della motivazione della sentenza il termine di 15 giorni, corrispondente a quello previsto ex lege ai sensi dell’art. 544, comma 2, cod. proc. pen., in base al quale, ove il giudice non proceda alla redazione immediata della motivazione, deve provvedervi non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia.
La sentenza è stata depositata in data 24/12/2021 (nel termine di 15 giorni dalla pronuncia).
In virtù del combinato disposto dagli artt. 544, comma 2, cod. proc. pen.; 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza è di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto ex lege per il deposito; dunque il termine veniva a scadenza, come rilevato dalla Corte di merito, in data 3 febbraio 2022.
L’appello depositato in data 14/2/2022 deve ritenersi intempestivo.
Non rileva, ai fini della diversa soluzione prospettata dalla difesa, che il giudice abbia espressamente indicato in dispositivo il termine di quindici giorni per il deposito della motivazione.
Il giudice avrebbe potuto anche omettere tale indicazione e la precisazione non è suscettibile di ingenerare equivoci, coincidendo con il termine ordinario previsto ex lege dall’art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso in data 18 novembre 2022
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente