Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – presentato dall’imputato che in primo grado è stato giudicato con rito abbreviato e che in appello è stato qualificato come “libero assente” – deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Invero, la sentenza di appello è stata emessa il 5 dicembre 2023, con deposito riservato in giorni novanta. La motivazione è stata depositata il 26 marzo 2024, e dunque oltre il termine indicato dalla Corte territoriale. Pertanto, si è proceduto alla notifica – all’imputato, domiciliato presso il difensore, e a quest’ultimo dell’avviso ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; notifica avvenuta il 27 marzo 2024 e da tale data decorre, quindi, il termine di quarantacinque giorni per presentare ricorso. Quest’ultimo è stato depositato il 14 maggio 2024, mentre il termine per presentare il ricorso per cassazione scadeva, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. c), 544, comma 2, e 598 cod. proc. pen., il 12 maggio 2024. Infatti, «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente» (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332 – 01).
Rilevato che, inoltre, nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis I.n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l’imputato manifestato la volontà di comparire. Pertanto, opera anche il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, ord. 1585 del 07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, alla quale segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua in ragione della causa di inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
Il GLYPH sigliere