Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Vittoria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 22/09/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania ha dichiarato de plano inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, emessa il 25/01/2023, con cui NOME era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 337 – 341 bis cod. pen.
Dall’ordinanza impugnata si evince che:
la motivazione della sentenza di primo grado era stata depositata contestualmente in udienza il 25/01/2023;
il termine per impugnare, pari a 15 giorni, sarebbe scaduto il 9.2.2023;
l’appello è stato presentato il 15.2.2023, dunque, si assume, tardivamente.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 33 del d. Igs. 10 ottob 2022, n. 150.
L’appello non sarebbe stato presentato tardivamente perché, ai sensi dell’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. – in vigore per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del decreto n. 150 del 2022, cioè dopo il 30.12.2022- i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.
NOME, si aggiunge, sarebbe stato giudicato in assenza; dunque il termine per la presentazione dell’appello scadeva il 24.2.2023 e l’impugnazione era tempestiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Non è in contestazione che: a) l’imputato fu assente nel corso del giudizio di primo grado; b) la sentenza impugnata – la cui motivazione fu depositata all’udienza del 25 gennaio 2023, quando cioè il processo fu deciso – è successiva alla entrata in vigore del d. Igs n. 150 del 2022.
Ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicabile nella specie in ragione della data in cui fu pronunciata la sentenza impugnata, i termini per impugnare sono aumentati di 15 giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.
Dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catania, l’impugnazione, proposta il 15.2.2023, non poteva considerarsi tardiva, atteso che oltre al termine ordinario di quindici giorni avrebbe dovuto essere computato l’ulteriore termine di quindici giorni previsto dalla norma indicata.
Ne consegue che il termine per presentare appello era quello del 24.2.2023 e che l’impugnazione era tempestiva.
L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, l’8 maggio 2024.