Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35804 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME ha pronunciato la seguente
– Presidente –
Sent. n. sez. 1328/2025
CC – 28/10/2025
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in CINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 della Corte d’appello di Roma
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso lÕordinanza della Corte dÕappello di Roma, in data 16/06/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile lÕappello proposto dallÕimputato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 09/01/2025, perchŽ proposto fuori dai termini.
Deduce la violazione di cui allÕart. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. in relazione allÕart. 585 comma 1 cod.proc.pen.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’impugnazione perchŽ tardiva, non correttamente applicando, al caso di specie, i termini di cui all’articolo 585 comma 1 bis cod.proc.pen., essendo stato l’imputato dichiarato assente come emerge dai verbali di udienza, nonchŽ dalla stessa sentenza a pag. 2. Di tal che l’atto di appello avverso la sentenza, emessa il 9 gennaio 2015, con motivazione contestuale, depositato in data 3 febbraio 2025, era tempestivo poichŽ ai quindici giorni per lÕimpugnazione si doveva aggiungere ulteriori quindici giorni stante il disposto dellÕart. 585 comma 1 cod.proc.pen.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è stata pronunciata allÕesito del giudizio dibattimentale (nel frontespizio della sentenza vi è lÕerronea indicazione dellÕart. 438 cod.proc.pen.), in assenza dellÕimputato, allÕudienza del 9 gennaio 2025, con motivazione contestuale; lÕimputato ha proposto appello depositato in data 3 febbraio 2025.
Ai sensi dellÕart. 585 comma 1, lett. a) cod.proc.pen. in relazione ad una sentenza emessa, ai sensi dellÕart. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione contestuale, il termine di impugnazione è di quindici giorni. Ai sensi del successivo comma 1 dellÕart. 585 cod.proc.pen. i termini per proporre impugnazione sono aumentati di quindici giorni per lÕimpugnazione dellÕimputato giudicato in assenza. LÕappello dellÕimputato dichiarato assente, depositato il 3 febbraio 2025, avverso la sentenza emessa in data 9 gennaio 2025, è stato depositato nei termini di legge e non era, pertanto, tardivo.
LÕordinanza impugnata che ha dichiarato lÕinammissibilitˆ dellÕappello va quindi annullata senza rinvio.
Ci˜ posto, rileva, il Collegio, lÕinappellabilitˆ della sentenza di proscioglimento emessa nei confronti dellÕimputato, in relazione al reato di cui allÕart. 515 cod.pen.
Nel testo attualmente vigente, l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. prevede che ÇSono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilitˆ, nonchŽ le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativaÈ.
Rispetto alla precedente formulazione, quale risultante dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che stabiliva che ÇSono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativaÈ, la disposizione ha ampliato l’ambito oggettivo dell’inappellabilitˆ, ricomprendendovi le sentenze di condanna con le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilitˆ ed estendendolo alle sentenze di proscioglimento concernenti i ÇreatiÈ, quindi anche a quelle pronunciate per delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Dunque, la sentenza di proscioglimento, emessa in data 9 gennaio 2025, era inappellabile e, pertanto, lÕappello dellÕimputato deve essere convertito in ricorso per cassazione e gli atti devono essere trasmessi allÕUfficio Spoglio della Terza Sezione penale per lÕesame preliminare del ricorso, ai sensi dellÕart.610 cod.proc.pen., rilevando che non si è verificata la causa di improcedibilitˆ ex art. 344 bis cod.proc.pen., che decorrerˆ alla data del 24/04/2026.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e qualificato l’appello come ricorso per cassazione dispone trasmettersi gli atti all’Ufficio spoglio della Terza sezione penale per l’ulteriore corso.
Cos’ è deciso, 28/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME