Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46243 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOMECOGNOME nato ad Alcamo (Tp)il 28 agosto 1950; COGNOME NOMECOGNOME nata ad Alcamo (Tp) il 16 ottobre 1958;
avverso la sentenza n. 6227/2023 della Corte di appello di Palermo del 22 novembre 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette, altresì le conclusioni scritte rassegnate, per il ricorrente COGNOME, dall’av NOME COGNOME del foro di Trapani, e, per la ricorrente COGNOME, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Alcamo, i quali hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunziata in data 22 ottobre 2023 la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati in sede di gravame dalle difese di COGNOME Luca e di COGNOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 19 gennaio 2023 dal Tribunale di Trapani e con la quale i predetti erano stati dichiarati entrambi responsabili dei reati loro ascritti, aventi ad oggetto contravvenzione a talune disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, ed, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e ritenete applicabili entrambi le circostanze attenuanti generiche, erano stati condannati alla pena di giustizia, oltre accessori.
Del dichiarare la inammissibilità della impugnazione da costoro presentata avverso la sentenza di primo grado la Corte di appello panormita ha osservato che la proposizione della impugnazione da parte dei ricorrenti era intervenuta tardivamente, cioè oltre il termine di 15 giorni previst dall’art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen, per il caso in cui sentenza sia stata depositata con redazione dei motivi contestuale alla lettura del suo dispositivo, secondo la previsione dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto separati ricorsi per cassazione i due difensori degli altrettanti imputati, articolando quale unic (ed identico) motivo di impugnazione Verror juris in cui era incorsa la Corte territoriale di Palermo nel non considerare che, essendo stata pronunziata la sentenza impugnata in assenza degli imputati, nel computo del termine per proporre impugnazione doveva essere considerato alche il lasso di tempo di ulteriori 15 giorni previsto dal comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e, pertanto, gli stessi devono essere accolti.
Si rileva, infatti, che la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani, sebbene si tratti di sentenza i cui motivi sono stati pubblicati unitamente a dispositivo, è stata pronunziata (ad onta della data riportata in calce ad es del 19 dicembre 2022, frutto di un palese errore materiale come evidentemente ricavabile dalla lettura del verbale della udienza tenutasi in data 19 gennaio 2023 di fronte al Tribunale di Trapani dal quale risulta, appunto, la trattazione e la decisione in tale data del procedimento a carico degli odierni ricorrenti) il 19 gennaio 2023 quindi già in epoca di vigenza delle
disposizioni modificative del codice di rito penale introdotte con il dlgs n. 150 del 2022.
Ciò posto si rileva che, a mente del comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen., introdotto appunto con il citato dlgs n. 150 del 2022 ed applicabile alle impugnazioni aventi ad oggetto le sentenze, fra le quali quella ora in esame, pronunziate successivamente alla entrata in vigore di siffatta disposizione (cioè a decorrere dal 30 dicembre 2022), laddove la sentenza oggetto di gravame sia stata pronunziata, come avvenuto nel caso della sentenza emessa a carico degli odierni ricorrenti dal Tribunale di Trapani nel gennaio del 2023, nella assenza degli imputati, i termini previsti per la impugnazione presentata nell’interesse di questi ultimi “sono aumentati di quindici giorni”.
Andando, pertanto, a sommare tale ulteriore termine a quello ordinario previsto per il caso di sentenza di primo grado i cui motivi siano stati redatti contestualmente al dispositivo, ne deriva che il termine per la impugnazione del provvedimento emesso a carico di COGNOME NOME e di COGNOME NOME dal Tribunale di Trapani era pari a giorni 30, decorrenti dal 19 gennaio 2023.
Ha, pertanto errato la Corte di Palermo nel ritenere tardiva la proposizione dell’appello avverso la predetta sentenza, adempimento questo intervenuto in data 15 febbraio 2023, sostenendo che il termine ultimo per la proposizione del gravame sarebbe spirato in data 3 febbraio 2023, avendo essa trascurato di considerare (cosa che emerge palesemente attraverso l’avvenuta espressa indicazione di un termine per impugnare pari solamente a 15 giorni) l’aumento generalizzato dei termini di impugnazione in favore degli imputati stabilito dalla disposizione di recentissima applicazione, pari ad ulteriori 15 giorni, per il caso in cui il processo definito con la senten impugnanda sia stato celebrato nella assenza di quelli.
La sentenza della Corte di appello di Palermo deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte che provvederà , .. oltre, ricorrendone le condizioni, alla correzione dell’errore materiale presente nel dispositivo della sentenza di primo grado riportato in calce ad essa-alla celebrazione del giudizio relativo al tempestivo gravame presentato dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza emessa a loro carico dal Tribunale di Trapani in data 19 gennaio 2023.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente