Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9621 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9621 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
CC – 19/02/2025
R.G.N. 709/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Senegal il giorno 12/7/1974 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza in data 5/11/2024 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 novembre 2024 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 6 marzo 2017 del Tribunale della medesima città con la quale NOME COGNOME nell’ambito di piø procedimenti riuniti, era stato dichiarato colpevole dei reati:
di cui agli artt. 648, 62 n. 2 e 474 cod. pen. accertati/commessi in data 12 agosto 2014 (proc. R.G.n.r. n. 11690/14);
di cui agli artt. 648, 62 n. 2 e 474 cod. pen. accertati/commessi in data 26 febbraio 2015 (proc. R.G.n.r. n. 2882/15);
di cui agli artt. 648, 62 n. 2, 474 e 337 cod. pen. accertati/commessi in data 3 maggio 2014 (proc. R.G.n.r. n. 5842/15);
unificati sotto il vincolo della continuazione e condannato a pene ritenute di giustizia.
All’imputato era stata contestata ed Ł stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 601, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. per nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello.
Rileva la difesa del ricorrente che:
in data 27 luglio 2024 dalla Sezione Feriale della Corte Ł stato emesso il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello firmato dal Presidente della Terza Sezione della medesima Corte;
b) detto decreto Ł privo dell’indicazione della Sezione innanzi alla quale si sarebbe svolto il
processo;
c) nel predetto decreto di citazione era scritto che l’udienza era fissata ai soli «fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione» con la conseguenza che la difesa riteneva di non formulare istanza di trattazione orale del procedimento ipotizzando che in caso di mancata declaratoria di prescrizione il giudizio sarebbe stato celebrato in altra data;
d) il difensore dopo tale data riceveva notifica del dispositivo della sentenza della Corte di appello che confermava la decisione condanna emessa dal Tribunale;
che per effetto delle fallaci indicazioni contenute nell’atto di citazione a giudizio il processo si Ł svolto in violazione del diritto di difesa così determinando una nullità assoluta della sentenza impugnata.
2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e seguenti cod. pen. con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione dei tre contestati reati di cui all’art. 474, comma 2, cod. pen.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che i fatti-reato in relazione ai quali Ł contestata la violazione dell’art. 474 cod. pen. sono risalenti al piø tardi al 3 maggio 2015, che la sentenza di primo grado Ł stata emessa in data 6 marzo 2017 (con la conseguenza che risultano trascorsi piø di sei anni tra tale data e la fissazione del giudizio di appello) e che, comunque, alla data della pronuncia della sentenza di appello (5 novembre 2024) era decorso il termine massimo di prescrizione di detti reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve in via preliminare ed assorbente rilevarsi che il ricorso Ł inammissibile in quanto tardivamente presentato.
Il processo di appello, come espressamente indicato nella sentenza, Ł stato, infatti, celebrato nelle forme del rito c.d. cartolare disciplinato dall’art. 23-bis legge n. 176 del 2020.
L’art. 23-bis, comma 3, legge n. 176 del 2020 prevede che: «Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all’articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione Ł comunicato alle parti».
L’art. 23, comma 9 stabilisce, tra l’altro, che: « dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento Ł depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile». La peculiarità del rito impone, pertanto, di individuare il termine per l’impugnazione e la relativa decorrenza.
La disciplina emergenziale non Ł intervenuta sui termini di impugnazione che l’art. 585 cod. proc. pen. regola come segue:
comma 1: «Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, Ł: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto
dall’articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3».
comma 2: «I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando Ł redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui Ł stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito …».
Occorre allora stabilire:
se la decisione assunta a seguito di trattazione scritta ricada nella previsione del comma 1) lettera a) e comma 2 lettera a), con la conseguenza che il termine per proporre ricorso per cassazione Ł sempre di quindici giorni (indipendentemente dal termine per il deposito della motivazione) e decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento;
oppure se continuano a valere le regole stabilite per l’impugnazione delle sentenze.
Come già condivisibilmente espresso da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 22989 del 08/03/2023, Marchio, Rv. 284518 ed in empi piø recenti Sez. 5, Ord. n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285976 – 01) si deve senz’altro preferire la seconda soluzione, atteso che:
l’art. 544 cod. proc. pen. Ł rimasto inalterato, sicchØ la previsione di un termine unitario, peraltro ristrettissimo, sarebbe incompatibile con la necessità di modulare l’esercizio del diritto di difesa in rapporto alla complessità del processo e della sentenza oggetto di impugnazione (in tal senso si veda anche la relazione del massimario n. 1 del 2021);
l’art. 23 bis, comma 3, secondo periodo, della legge n. 176 del 2020 non prevede la notificazione o la comunicazione alle parti della sentenza una volta depositata la motivazione, ma la comunicazione del solo dispositivo, con la conseguenza che difetterebbe il dies a quo per l’applicazione della previsione del comma 2, lett. a) del citato art. 585 (cfr. relazione del massimario n. 1 del 2021); – la durata dei termini per proporre ricorso per cassazione sarebbe rimessa alla iniziativa delle parti che, optando per la trattazione orale o per quella scritta, determinerebbero anche il regime dei termini di impugnazione (così da indurre, verosimilmente, i difensori a richiedere sempre la trattazione orale, onde garantirsi un piø ampio spazio per apprestare l’impugnazione).
Sul versante delle garanzie, il diritto di impugnazione delle parti non sopporta alcuna contrazione, poichØ la relativa facoltà si rapporta non alla lettura del dispositivo ma al deposito della motivazione: nel rito emergenziale la comunicazione del dispositivo rende le parti edotte del termine per il deposito della motivazione, assicurando il pieno esercizio del diritto.
Fa eccezione solo l’ipotesi di sentenza di appello con motivazione contestuale, che però qui non rileva.
Nel caso in esame:
la sentenza della Corte di appello di Genova Ł stata deliberata in data 5 novembre 2024, nelle forme, come detto, del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l’indicazione in dispositivo, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 15 giorni per il deposito della motivazione;
il dispositivo Ł stato comunicato alle parti in data 6 novembre 2024;
il termine per il deposito della sentenza di appello Ł spirato il 20 novembre 2024;
la sentenza Ł stata depositata tempestivamente il giorno 11 novembre 2024;
l’imputato nel giudizio di primo grado non era formalmente ‘assente’ (quanto molto piø semplicemente ‘non presente’) avendo conferito procura al difensore per la presentazione della
richiesta di giudizio abbreviato;
il difensore dell’imputato era stato comunque posto nelle condizioni di proporre tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.;
nel caso in esame non risulta in ogni caso applicabile il disposto dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. che prevede l’estensione di 15 giorni del termine per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza ciò in quanto, come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità «In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo Ł celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicchØ, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01) e, ancora, che «In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 5, Ord. n. 7403 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285976 – 01, cit.);
in calce alla sentenza impugnata Ł pertanto correttamente indicato che la stessa Ł passata in giudicato il 21 dicembre 2024;
il ricorso in Cassazione Ł stato depositato in via telematica solo il 31 dicembre 2024 e, quindi, oltre il termine di legge.
L’inammissibilità originaria del ricorso impedisce di prendere in esame i motivi in esso contenuti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME