Termini impugnazione appello: l’errore nel calcolo dei giorni
Nel sistema processuale penale italiano, la certezza del diritto passa anche attraverso il rigoroso rispetto dei tempi. Tuttavia, il calcolo dei termini impugnazione appello può rivelarsi complesso, specialmente quando si intrecciano diverse variabili come la riserva di motivazione del giudice e la condizione di assenza dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza su come debbano essere conteggiati correttamente questi giorni per evitare ingiuste dichiarazioni di inammissibilità.
I fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per violazioni al Codice della Strada. Il Tribunale di primo grado, al momento della lettura del dispositivo in udienza, si era riservato un termine di trenta giorni per il deposito della motivazione della sentenza. L’imputato era stato giudicato in assenza.
Successivamente, la Corte d’appello territorialmente competente aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla difesa, ritenendola tardiva. Secondo i giudici di secondo grado, il difensore non avrebbe rispettato il termine di trenta giorni totali (quindici per il deposito e quindici per l’impugnazione), ignorando la specifica indicazione temporale fornita dal primo giudice.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla difesa, stabilendo che la Corte d’appello è incorsa in un evidente errore di diritto. I giudici di legittimità hanno rilevato che, quando il giudice di primo grado indica un termine superiore a quello ordinario (in questo caso trenta giorni invece di quindici) per il deposito della motivazione, i termini per proporre l’appello cambiano drasticamente.
In presenza di una riserva di trenta giorni, il termine per impugnare diventa di quarantacinque giorni, ai quali, nel caso di specie, andavano aggiunti ulteriori quindici giorni previsti per l’imputato giudicato in assenza, come stabilito dal codice di procedura penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla corretta interpretazione degli articoli 544 e 585 del codice di procedura penale. La Corte ha chiarito che il termine per proporre appello è pari a quarantacinque giorni se il giudice si riserva un termine tra i sedici e i novanta giorni per il deposito della sentenza.
Nel caso analizzato, il termine complessivo a disposizione della difesa non era di soli trenta giorni, ma di sessanta giorni totali decorrenti dalla scadenza del termine di trenta giorni indicato dal Tribunale per il deposito. Di conseguenza, l’atto di appello depositato era perfettamente tempestivo, poiché il termine ultimo scadeva ben oltre la data in cui il difensore aveva effettivamente presentato il gravame.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento sottolineano l’importanza per i giudici di merito di esaminare con estrema attenzione il dispositivo della sentenza di primo grado prima di dichiarare la tardività di un’impugnazione. L’erroneo calcolo dei termini impugnazione appello ha comportato l’annullamento senza rinvio della decisione di inammissibilità, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte d’appello affinché proceda all’esame nel merito dell’impugnazione originariamente proposta.
Come si calcolano i termini impugnazione appello se il giudice si riserva 30 giorni per la motivazione?
Se il giudice indica un termine di 30 giorni per la motivazione, il termine per impugnare è di 45 giorni a partire dalla scadenza del termine di deposito indicato.
Quale estensione si applica ai termini impugnazione appello per un imputato in assenza?
Ai termini ordinari di impugnazione devono aggiungersi ulteriori 15 giorni come previsto dall’articolo 585 comma 1-bis del codice di procedura penale per chi è stato giudicato in assenza.
Cosa accade se la Corte d’Appello sbaglia il calcolo dei termini di impugnazione?
La sentenza di inammissibilità può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge e, se l’errore è accertato, viene annullata per permettere il regolare svolgimento del processo d’appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8168 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8168 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME con cui ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 10 dicembre 2024 con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. L’appello è stato ritenuto intempestivo, essendo stato proposto oltre il termine di quindici giorni dal deposito della motivazione della sentenza ai quali dovevano aggiungersi altri quindici giorni , ai sensi dell’art. 585 comma 1 b is cod. proc. pen., essendo stato, l’imputato, giudicato in assenza.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del NOME, affidato ad unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale. Secondo la difesa la sentenza impugnata muove dall’erroneo presupposto che il giudice non abbia indicato per il deposito della motivazione un termine superiore rispetto a quello ordinario di quindici giorni. Dalla lettura della sentenza di primo grado e del dispositivo letto in udienza emerge, invece, che il Tribunale indicò in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Il difensore aveva, dunque, a disposizione quarantacinque giorni per impugnare e questo termine, che decorreva dalla data indicata per il deposito della motivazione, scadeva il 23 febbraio 2025 e non l’8 febbrai o 2025 come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.
Il P.G, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che il primo giudice, come risulta dal dispositivo letto in udienza, si era riservato, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione con la conseguenza che il termine per proporre appello era pari a 45 giorni ai quali dovevano aggiungersene ulteriori quindici trattandosi di imputato giudicato in assenza. Ciò rende tempestivo l’atto di gravame che risulta depositato il 21 febbraio 2025.
La sentenza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso .
Deciso il 12 febbraio 2026
La Consigliera est. La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME