Termini Impugnazione Giudizio Abbreviato: la Cassazione Nega la Proroga
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale in materia di termini impugnazione giudizio abbreviato. La Suprema Corte ha chiarito che la proroga di quindici giorni, concessa al difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione quando la sentenza è stata emessa all’esito di un giudizio abbreviato. Questa decisione sottolinea come la scelta di un rito speciale equivalga a una partecipazione attiva al processo, con importanti conseguenze sulle scadenze processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto avverso una sentenza di condanna emessa con il rito abbreviato. Il difensore dell’imputato sosteneva di aver rispettato i termini, avvalendosi dell’aumento di quindici giorni previsto dall’articolo 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Tale norma concede un termine più lungo per l’impugnazione quando l’imputato è stato giudicato in assenza. Il caso è quindi giunto all’attenzione della Corte di Cassazione per risolvere la questione di diritto.
Termini impugnazione giudizio abbreviato: la Decisione della Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno stabilito in modo inequivocabile che la disposizione che aumenta i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza non si applica alle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. Di conseguenza, il termine per l’appello non era stato rispettato, rendendo l’atto inammissibile.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha fondato la sua decisione su una precisa interpretazione della normativa processuale. Il punto centrale del ragionamento è la distinzione tra un imputato giudicato ‘in assenza’ e un imputato che, pur non essendo fisicamente presente, ha scelto di accedere a un rito alternativo come il giudizio abbreviato.
La richiesta di giudizio abbreviato, presentata da un procuratore speciale nominato dall’imputato, costituisce una scelta processuale fondamentale. Secondo l’articolo 420, comma 2-ter, del codice di procedura penale, tale scelta comporta che l’imputato debba considerarsi legalmente ‘presente’ ai fini del giudizio. Si tratta di una presunzione di legge che prevale sulla mera assenza fisica.
La Cassazione ha specificato che la ratio dell’estensione dei termini prevista per i processi in assenza è quella di garantire un maggior tempo di riflessione e preparazione al difensore, che potrebbe avere difficoltà a contattare il proprio assistito. Questa esigenza non sussiste nel caso del giudizio abbreviato, poiché la nomina di un procuratore speciale per richiedere il rito presuppone un contatto e un mandato preciso tra l’imputato e il suo legale.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che è irrilevante se, per un errore materiale, la sentenza di primo grado abbia indicato l’imputato come ‘assente’. Ciò che conta è la sostanza dell’atto processuale compiuto, ovvero la scelta volontaria del rito, che determina le conseguenze giuridiche, inclusa l’inapplicabilità della proroga dei termini di impugnazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica per gli operatori del diritto. La scelta di un rito speciale come il giudizio abbreviato non è priva di conseguenze procedurali. Se da un lato offre il vantaggio di uno sconto di pena, dall’altro implica una ‘presenza’ legale che esclude l’applicazione di tutele previste per chi è giudicato in vera e propria assenza. I difensori devono quindi prestare la massima attenzione nel calcolare i termini per l’impugnazione, senza poter contare sulla proroga di quindici giorni, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che precluderebbe ogni ulteriore esame del merito della vicenda.
L’aumento di 15 giorni per i termini di impugnazione si applica a una sentenza emessa con rito abbreviato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aumento di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in assenza non si applica in caso di appello contro una sentenza emessa con rito abbreviato.
Perché l’imputato che sceglie il rito abbreviato non è considerato ‘in assenza’ ai fini dei termini di impugnazione?
Perché la richiesta di giudizio abbreviato, avanzata tramite un procuratore speciale, equivale a una scelta processuale che fa considerare l’imputato come legalmente presente in giudizio, ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., indipendentemente dalla sua presenza fisica.
Cosa succede se la sentenza di primo grado indica erroneamente l’imputato come ‘assente’ anche se si è proceduto con rito abbreviato?
Secondo l’ordinanza, tale indicazione è irrilevante. Ciò che conta è la scelta sostanziale del rito effettuata, che prevale sulla qualificazione formale di ‘assente’ e determina l’inapplicabilità dell’aumento dei termini per l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36022 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché nel contrastare la ritenuta tardività dell’ap disposta con l’ordinanza gravata fa leva su una disposizione – quella prevista dall’art. comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione de difensore dell’imputato giudicato in assenza- che non trova applicazione in caso di appell avverso sentenza emessa, come nella specie, in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-te cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la senten abbia indicato assente ( ex multis Sez. 3, Sentenza n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.