Termini di impugnazione: la correzione non riapre i tempi
La certezza del diritto si fonda sul rispetto rigoroso delle scadenze processuali. I termini di impugnazione rappresentano un limite invalicabile per le parti che intendono contestare una sentenza. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito che la correzione di un errore materiale non costituisce una scusa valida per presentare un appello tardivo, confermando la linea dura sulla decadenza dei termini.
I fatti di causa
Un imputato è stato condannato in primo grado per reati penali. L’appello è stato depositato dalla difesa oltre i termini previsti dalla legge. Successivamente alla scadenza, una Corte d’Appello ha emesso un’ordinanza per correggere un errore materiale nelle generalità dell’imputato. Il ricorrente ha tentato di sostenere che tale provvedimento correttivo dovesse riaprire i termini per l’impugnazione dell’intera sentenza, cercando di sanare la tardività del gravame originario.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che la correzione di un errore non essenziale non ha alcun impatto sulla decorrenza dei termini per contestare il merito della decisione penale. La tardività dell’appello non può essere recuperata attraverso incidenti di esecuzione o correzioni formali che non mutano la sostanza del giudizio di responsabilità.
Il mancato rispetto dei termini di impugnazione
La tempestività è un requisito di ammissibilità oggettivo e insuperabile. Se l’appello viene presentato dopo la scadenza, il diritto a un secondo grado di giudizio decade definitivamente. Nel caso in esame, l’inammissibilità era già maturata prima dell’intervento correttivo del giudice, rendendo vano ogni tentativo di riaprire la partita processuale.
Errore materiale e termini di impugnazione: il nesso
L’ordinanza di correzione serve esclusivamente a rimediare a sviste formali che non toccano la sostanza del giudizio. Essa non genera una nuova sentenza né riavvia l’orologio processuale per le parti che sono rimaste inerti durante il periodo utile per l’impugnazione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che solo una modifica sostanziale del dispositivo potrebbe, in casi eccezionali, influire sui termini.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che l’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa. Tale provvedimento può essere impugnato solo per vizi propri relativi alla procedura di correzione. Quando l’errore riguarda elementi non essenziali, come le generalità, la sostanza della decisione rimane immutata e i termini per l’appello restano ancorati alla pubblicazione della sentenza originale. Il tentativo di utilizzare una correzione formale per sanare una negligenza procedurale è stato giudicato contrario ai principi di economia processuale e certezza del diritto.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di monitorare con estrema attenzione le scadenze per l’impugnazione. La correzione di un errore materiale rimane un atto meramente integrativo che non offre una seconda possibilità per contestare la responsabilità penale se i termini originari sono già scaduti.
La correzione di un nome sbagliato in sentenza riapre i termini per l’appello?
No, la correzione di un errore materiale non essenziale, come le generalità, non sposta la scadenza per impugnare la sentenza di condanna.
Cosa succede se presento un ricorso in Cassazione palesemente inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Quando è possibile impugnare un’ordinanza di correzione?
L’ordinanza di correzione può essere impugnata solo per vizi relativi alla procedura di correzione stessa, non per contestare nuovamente il merito della sentenza originale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50136 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50136 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROVERE VERONESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da COGNOME NOME (come integrato dalla memoria) è inammissibile perché l’appello è stato presentato dopo la scadenza dei termini di impugnazione, come esattamente rilevato dalla Corte di appello. La successiva correzione dell’errore materiale, con ordinanza del 10 marzo 2022, non incide sui termini per l’impugnazione: “L’ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l’effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione. (Fattispecie relativa a correzione di errore riguardante il trattamento sanzionatorio, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avente ad oggetto il profilo della responsabilità penale)” (Sez. 3, Sentenza n. 13006 del 18/12/2014 Ud. (dep. 27/03/2015 ) Rv. 262995 – 01). Nel caso in giudizio, del resto, la correzione ha riguardato solo le generalità (mero errore materiale non essenziale).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023