Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43668 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Frattannaggiore il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Casoria il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/11/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile per carenza di interesse il ricorso di COGNOME NOME e di accogliere quello di COGNOME NOME con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in data 21/12/2021;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere investito, ai sensi degli artt.322 e ss. cod. proc. pen., delle richieste di riesame avanzate da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, indagati per il reato di cui agli artt.612 e 339 cod. pen., contro il decreto di sequestro preventivo emesso il giorno 21 dicembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord di una pistola marca Beretta modello TARGA_VEICOLO calibro TARGA_VEICOLO matricola TARGA_VEICOLO e di due caricatori da quindici colpi – ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda della COGNOME ed ha respinto quella del COGNOME.
1.1. In particolare, con riferimento alla richiesta avanzata dalla COGNOME, il Tribunale ha osservato che era pacifico che le cose sequestrae appartenessero al COGNOME (il quale ne aveva l’esclusiva disponibilità in ragione della sua professione ed al quale soltanto avrebbero dovuto essere restituite in ipotesi di accoglimento della richiesta di riesame) e che trattandosi di sequestro probatorio la ricorrente non aveva un interesse concreto ed attuale alla restituzione di quanto in sequestro.
1.2. Quanto alla richiesta avanzata dal COGNOME il Tribunale ha evidenziato la sussistenza del c.d. ‘fumus’ desunto dai pessimi rapporti tra il ricorrente e la persona offesa e di quanto riferito dai testimoni oculari indicati da quest’ultima. Rispetto al ‘periculum’ ha osservato l’esistenza di elementi in base ai quali la libera disponibilità dell’arma potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze del reato in considerazione, soprattutto, dei già richiamati pessimi rapporti tra le parti.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propongono ricorsi per cassazione affidati a sei motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’ad-173 disp. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo denunciano, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen’ la nullità ed inefficacia del provvedimento di sequestro preventivo e dell’ordinanza impugnata per violazione degli art.125, comma 3, 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione con
riferimento al mancato rispetto del termine di deposito della motivazione entro trenta giorni e comunque oltre i quarantacinque giorni dalla decisione e per l’omessa motivazione del superamento del termine ordinario considerato che, nella fattispecie, le motivazioni sono state depositate dopo cinquantanove giorni dalla decisione.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza impugnata per vizio di motivazione avendo il Tribunale sostanzialmente richiamato le argomentazioni della precedente ordinanza del 18 gennaio 2022, che era stata annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza n.36244 del 24 maggio 2022.
2.3. Con il terzo motivo deducono, ai sensi dell’art.606, cornma 1, lett. b), e) e d), cod. proc. pen., la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt.125 e 321 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione errata rispetto ai risultati probatori acquisiti ed alla mancata assunzione di una prova decisiva.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt.130 e 321 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione per avere ritenuto inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame della COGNOME nonostante il sequestro preventivo fosse stato disposto anche nei suoi riguardi.
2.5. Con il quinto motivo lamentano, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la nullità dell’ordinanza per violazione degli art.612, comma 2 e 3, e 339 cod. pen. per avere ritenuto sussistente l’ipotesi di minaccia aggravata senza che dagli atti risultasse l’effettivo uso dell’arma.
2.6. Infine con il sesto motivo deducono, al sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione non avendo spiegato il Tribunale – nel confermare il sequestro dell’arma — le ragioni per le quali l’arma in dotazione al COGNOME (agente della polizia penitenziaria) potesse aggravare le conseguenze del reato o favorire il verificarsi di uiteriori reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Anzitutto deve ritenersi sussistente l’interesse di NOME COGNOME ad impugnare il sequestro in oggetto, considerato che esso era stato disposto anche nei suoi confronti. Ciò posto i ricorsi sono fondati per le -agioni di seguito esposte.
Invero, in tema di misure cautelari coercitive, il termine stabilito a pena di inefficacia dal comma decimo dell’art. 309 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione dell’ordinanza con cui il Tribunale decide sulla richiesta di riesame decorre dal deposito in cancelleria del dispositivo, anche nel caso in cui tale deposito reca una data successiva rispetto a quella in cui si è tenuta la camera di GLYPH consiglio GLYPH nella GLYPH quale GLYPH la GLYPH richiesta GLYPH di GLYPH riesame è stata trattata (Sez. 5, Sentenza n. 38408 del 04/04/2017, Rv. 271070 – 01).
Il primo motivo (da ritenersi assorbente) risulta quindi fondato in ragione della tardività del deposito delle motivazioni del provvedimento impugnato avvenuto quarantanove giorni dopo la decisione; in particolare l’udienza risulta essersi tenuta il giorno 15 novembre 2022 e la decisione è stata presa il giorno 25 novembre 2022, mentre le motivazioni sono state depositate il giorno 13 gennaio 2023, oltre l’ordinario termine di trenta giorni considerato, peraltro, che non era stato indicato il termine superiore di quarantacinque giorni per detto deposito. In ogni caso si osserva che, nel caso di specie, è stato superato anche il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data del 25 novembre 2022.
Pertanto, in accoglimento dei ricorsi l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente inefficacia del sequestro preventivo del 21 dicembre 2021 e la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del decreto di sequestro preventivo del 21 dicembre 2021. Ordina la restil:uzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
Così deciso in Ronea, il 13 luglio 2023.