Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1838 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 26/02/1986 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 27/08/1971
avverso l’ordinanza del 22/08/2023 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto
Con sentenza n. 33022 del 23 giugno 2023, la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del 24 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato, per quanto ora rileva, l’appello proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso le ordinanze del 10 febbraio 2023, con le quali la Corte d’assise d’appello di Napoli aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Premessa la decisività della circostanza, la Corte di Cassazione ha demandato al giudice del giudizio rescissorio di verificare la natura del rinvio disposto dalla Corte d’assise d’appello all’udienza del 14 novembre 2019, che avrebbe potuto essere considerato irrilevante, ai fini del computo dei termini di fase di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., solo qualora fosse stato riconducibile all’ipotesi disciplinata dall’art. 304, comma 1, lett. b) , del codice di rito.
Con ordinanza del 22 agosto – 20 settembre 2023 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto nell’interesse della COGNOME e della COGNOME, ritenendo di ricondurre il rinvio all’ipotesi di cui all’art. 304, comma 1, lett. b) , in quanto disposto perché i difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME nominati per la prima volta nel processo per l’udienza del 14 novembre 2019 dai coimputati COGNOME e dall’COGNOME, avevano dedotto l’assoluta impossibilità, alla luce della complessità del processo, ormai giunto alle conclusioni, di svolgere efficacemente il mandato difensivo.
Nell’interesse della COGNOME e dell’COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di considerare: a) che l’avv. COGNOME era stato nominato dal COGNOME e dall’COGNOME sin dalla fase del fermo, con la conseguenza che aveva partecipato all’intera istruttoria dibattimentale; b) che solo il 12 settembre 2019 l’avv. COGNOME aveva rinunciato all’incarico, per essere poi nuovamente nominato tra l’udienza del 3 ottobre e quella del 14 novembre; c) che il fatto che l’avv. COGNOME fosse stato nominato per la prima volta non avrebbe inciso sull’effettività della difesa, alla luce della presenza del codifensore sopra indicato; e) che, in ogni caso, secondo quanto si desume dal verbale dell’udienza del 14 novembre 2019, né l’avv. COGNOME che per primo aveva avanzato la richiesta di rinvio, né l’avv. COGNOME avevano manifestato l’assoluta impossibilità di svolgere il mandato difensivo.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 5 dicembre 2023 si è svolta la discussione orale.
Considerato in diritto
1. La doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza.
L’esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione del carattere processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), consente di rilevare che l’udienza del 14 novembre 2019 è stata rinviata a seguito delle richieste formulate nel corso di tale udienza e di quella precedente (nell’ordinanza di rinvio si dà da atto che «questa richiesta si salda con quella di rinvio già avanzata a quell’udienza», ossia quella del 3 ottobre 2019). Ora, l’avv. COGNOME in quella sede, pur richiamando le richieste avanzate dagli altri difensori alla precedente udienza, anche in ragione della lunghezza e complessità del dibattimento, non ha smentito la propria peculiare posizione, di difensore nominato per la prima volta, poiché la puntualizzazione “senza stare a scomodare altri istituti, per via della mia posizione di difensore che interviene per la prima volta”, non dimostra affatto che egli stesse sconfessando la motivazione addotta dall’avv. COGNOME (infatti lo stesso avv. COGNOME chiarisce: “la mia posizione già l’ha evidenziata l’avv. COGNOME“). E, del resto, il fatto che esistesse un codifensore non elide il diritto di ciascun professionista di svolgere appieno il mandato difensivo.
Ciò posto, come chiarito da Sez. 1, n. 22289 del 25/01/2018, COGNOME, Rv. 273113 – 0, richiamata dalla sentenza rescindente, nel caso di assenza del difensore (per mancata presentazione, allontanamento o non partecipazione), cui devono essere equiparati i casi nei quali il rinvio sia disposto a seguito dell’esercizio di un diritto difensivo, come nel caso di specie, il periodo di sospensione si aggiunge a quelli di durata massima.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
disp.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/12/2023