Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12226 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME NOME a Siracusa i DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generate NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 6 ottobre 2023, e depositata in data 9 ottobre 2023, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale presentata da NOME COGNOME in relazione alla ordinanza pronunciata dalla medesima Corte di appello in data 7 giugno 2023, e depositata 1’8 giugno 2023, con la quale si revocava l’ordine di scarcerazione provvisorio
emesso nei suoi confronti dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania in data 16 marzo 2022.
L’ordinanza impugnata in questa sede ritiene che l’istanza di correzione di errore materiale debba essere qualificata come istanza di revoca dell’ordinanza di revoca dell’ordine di scarcerazione provvisorio, e che il termine di fase, decorrente dal 14 marzo 2022, data della pronuncia di condanna in primo grado, pari ad un anno e sei mesi, non è ancora decorso in considerazione delle sospensioni intervenute nel frattempo.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 130 e 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen., avuto riguardo alla illegittimità del provvedimento di revoca dell’ordine di scarcerazione provvisorio per la mancata constatazione dell’avvenuto superamento del termine di fase relativo al giudizio di primo grado.
Si deduce che l’ordinanza impugnata erroneamente si preoccupa di precisare che non è ancora decorso il termine di fase per il giudizio di appello, in quanto, in realtà, era già decorso il termine della fase precedente, come attestato dal provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Catania del 16 marzo 2022; termine in relazione al quale è stato disposto il c.d. “congelamento” dalla Corte d’appello di Catania il 27 aprile 2023, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Si precisa, cioè, che la scarcerazione avrebbe dovuto essere disposta per il già intervenuto superamento dei termini massimi di custodia cautelare nella fase relativa al giudizio di primo grado, e che tale evenienza non può essere neutralizzata da provvedimenti di sospensione, conne quello appena indicato del 27 aprile 2023, adottati dopo la scadenza dei termini che si intende sospendere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Va premesso che, secondo il principio ormai consolidato in giurisprudenza, e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, è ricorribile per cassazione l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale, in quanto l’espressione letterale «a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.», contenuta nell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce non solo alle forme del procedimento camerale, ma anche al regime di innpugnabilità del provvedimento finale (così, ad esempio, Sez. 1, n. 46504 del 30/06/2022, COGNOME, Rv. 283838-01).
Ciò premesso, le censure proposte sono manifestamente infondate.
Precisamente, le censure contestano la legittimità della revoca dell’ordine di scarcerazione provvisorio del 16 marzo 2022, siccome decisa sul presupposto del c.d. “congelamento” dei termini di fase nel giudizio di appello, in quanto detto ordine di scarcerazione provvisorio sarebbe invece riferito ai termini massimi di custodia cautelare per il giudizio di primo grado.
L’ordine di scarcerazione provvisorio del 16 marzo 2022, emesso dal G.u.p. del Tribunale di Catania, però, si riferisce chiaramente ai termini di fase per i giudizio di secondo grado.
Detto provvedimento, infatti, non solo è stato adottato due giorni dopo la sentenza di condanna emessa in primo grado (anche) nei confronti dell’attuale ricorrente (la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 14 marzo 2022), ma, inequivocabilmente, richiama l’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il quale fissa i termini massimi entro cui deve intervenire la condanna in grado di appello per evitare la scarcerazione del detenuto già condanNOME in primo grado.
Posto che l’ordine di scarcerazione provvisorio del 16 marzo 2022 si riferiva ai termini di fase per il giudizio di secondo grado, legittimamente lo stesso è stato revocato dalla Corte d’appello in data 7 giugno 2023.
Invero, l’attuale ricorrente è stato condanNOME in primo grado alla pena di diciotto anni e sei mesi di reclusione, per cui il termine di fase per il giudizio appello è pari a un anno e sei mesi, a norma dell’art. 303, comma 1, lett. c), n. 3, cod. proc. pen. Di conseguenza, alla data del 7 giugno 2023, non essendo ancora decorso il termine di fase appena indicato di un anno e sei mesi, erano certamente ammissibili provvedimenti di c.d. “congelamento” adottati in ragione della redazione della sentenza di primo grado, del rinvio dell’udienza disposto su richiesta dei difensori, e della particolare complessità del giudizio, come precisato dalla Corte d’appello nell’ordinanza del 6 ottobre 2023.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 26/01/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente