Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca il 19/06/2023
visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1-{Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca, dichiarata la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha disposto la restituzio degli atti al Pubblico Ministero e che il termine di durata di un anno della custodi cautelare in carcere applicata nei riguardi di COGNOME NOME decorresse, ai sensi dell’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. nuovamente dalla data della udienza in questione
NOME (19.6.2023).
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolanffiun unico motivo con cu si deduce violazione di legge.
Il tema attiene al nuovo decorso del termine di fase di durata della custodia cautelare, atteso che, argomenta il ricorrente, nel caso di specie, per effetto della dichiarazione d nullità, non sarebbe sussistente, ai sensi dell’art. 303 cod. proc. pen., una regressione del procedimento, essendo rimasto questo nella “stessa fase”, quella cioè che ha inizio con la esecuzione della misura e termina con la emissione del decreto che dispone il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lucca ha ritenuto che, a seguito del provvedimento con cui ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso d fissazione dell’udienza preliminare, si sia realizzata una regressione in senso tecnico del procedimento – con conseguente nuovo decorso del termine cautelare di fase – per essere stato assunto il provvedimento dichiarativo della nullità in una fase diversa da quella decorrente dall’esecuzione della misura.
Si tratta di un ragionamento giuridico che non può essere condiviso.
L’art. 303, comma 2, cod. proc. pen. dispone: “Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”.
Si tratta di una disposizione che deve essere posta in connessione con quella prevista dal comma 1 dello stesso art. 303 che ricollega la perdita di efficacia della custodia ;0 2. GLYPH e-42cautelare auna – come è il caso per il reato per cui si procede (art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) – dall’inizio della sua esecuzione è decorso il termine di un anno “senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio”.
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nel caso di specie, la nullità è stata dichiarata all’udienza preliminare, all’interno cioè della medesima fase cautelare decorrente dall’esecuzione della misura; una fase procedimentale che si esaurisce solo con l’emissione del decreto che dispone il giudizio.
Dunque, per effetto della dichiarazione di nullità, non si è realizzata nessuna regressione del processo, rilevante ai sensi dell’art. 303 cod. proc. pen.
In tal senso sono rinvenibili sentenze di legittimità che hanno chiarito che «I termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l’esecuzione del misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell’udienza preliminare sia dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, perché la declaratoria di nullità inte nell’unica fase ancora non conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa» (Sez. 2, n. 24498 del 25/05/2006, Origlia, Rv. 234660) e, ancora, che «Ai fini della regressione del procedimento – che determina nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare – deve farsi riferimento al concetto di fase in senso proprio così come individuata al comma primo dell’art. 303 cod. proc. pen. La prima di dette fasi, comprendendo gli atti compiuti fino alla emissione del decreto che dispone il giudizio, include tanto le indagini preliminari, quanto la udienza preliminare, senza possibilità di distinguere, al suo interno, alcuna articolazione in sotto-fasi distinte; consegue che la mancata emissione – nei termini previsti – del decreto che dispone il giudizio, impedisce il passaggio alla fase successiva del procedimento, il quale, pertanto, non può subire regressione alcuna e non può determinare nuova decorrenza della custodia cautelare» (Sez. 5, n. 20080 del 23/03/2001, Mancuso, Rv. 218887), ovvero / in senso ulteriormente confermativo, che «i termini di durata della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l’esecuzione della misura cautelare e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nella fase del giudizio sia dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato per u difetto di notifica, perchè la declaratoria di nullità interviene nell’unica fase ancora n conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa» (Sez. 6, n. 34786 del 21/04/2008, Poropat, Rv. 241401).
4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha disposto il decorso di un nuovo termine di i fase – decorrente dal giorno della udienza – della misura cautelare di cui invece deve esser dichiarata la cessazione della efficacia, essendo decorso dal 10 settembre 2022giorno in cui il ricorrente fu arrestato- il termine di fase di un anno.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Manda alla COpcelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dichiara la cessazione GLYPH della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l’immediata esecuzione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.