Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44196 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44196 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTO STEFANO IN COGNOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. LIBERTA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
uditi i difensori, avvocati COGNOME NOME del foro di TORINO in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME del foro di LOCRI in difesa di COGNOME NOME, (COGNOME NOME, difensore di COGNOME NOME assente), i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, con funzione di riesame, ha confermato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., l’ordinanza del Tribunale di Ivrea con la quale, nei confronti di NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, è stata rigettata l’istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura della cautelare della custodia in carcere, in atto a carico dei predetti, relativamente ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., stante la contestazione della loro appartenenza alla locale di Volpiano della ‘ndrangheta, nonché per NOME COGNOME anche per il reato di cui agli artt. 110, 648-ter.1 cod. pen.
Nei confronti dei ricorrenti, in stato di custodia cautelare dal 5 maggio 2021, in data 27 aprile 2022 è stato emesso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, il decreto che dispone il giudizio con fissazione della relativa udienza dinanzi al Tribunale di Torino, alla data del 6 ottobre 2022.
Il provvedimento impugnato rende conto che, con successivo atto del 29 aprile 2022, il medesimo Giudice aveva fissato udienza camerale per il 30 maggio 2022, per la correzione di errore materiale, cui dava corso con provvedimento, del 31 maggio 2022, nel quale, rilevando che l’errore in questione era relativo all’indicazione del Tribunale competente, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. veniva fissato il giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea, per l’udienza per il 22 settembre 2022, in quanto i comuni di Volpiano e Settimo Torinese, ove i fatti erano stati commessi, erano rientranti nella competenza territoriale di quel Tribunale.
All’udienza del 22 settembre 2022, dinanzi al detto Tribunale i ricorrenti odierni hanno presentato istanza di declaratoria di inefficacia della misura per il decorso dei termini di fase, diversamente argomentando la richiesta e, comunque, fondando la questione devoluta sulla natura del provvedimento del 31 maggio 2022 con il quale, a parere delle difese, non si era corretto un mero errore materiale, ma si era, in sostanza, determinata la nullità del primo decreto che dispone il giudizio, perché emesso con l’indicazione di un giudice incompetente per territorio, elemento necessario del decreto medesimo, con conseguente decorrenza dei termini di fase, scaduti, per tutti, in data 5 maggio 2022, ai sensi dell’art. 303, comma 1 lett. a) n. 3 cod. proc. pen. e inefficacia della misura custodiale.
Il Tribunale aveva respinto le istanze rilevando che, invece, il primo decreto che dispone il giudizio, del 27 aprile 2022, era completo in tutti i suoi elementi essenziali e che le difese non ne avevano eccepito la nullità.
Inoltre, si rilevava che la questione si sarebbe potuta dedurre anche in sede predibattimentale, tanto senza incidere sulla validità del decreto e sulla sua idoneità ad interrompere i termini di fase.
Dunque, il provvedimento del 31 maggio 2022, non era stato tale da inficiare l’idoneità del primo, tempestivo, decreto ad interrompere i termini di fase.
Il provvedimento impugnato con plurime argomentazioni (cfr. pag. 7 e ss.) ha respinto gli appelli proposti, ritenendo, comunque, che in nessun caso si potesse concludere nel senso che il decreto che dispone il giudizio, del 27 aprile 2022, non avesse prodotto l’effetto di determinare il passaggio da una fase all’altra.
Né si sarebbe potuto ritenere detto decreto affetto da nullità posto che l’indicazione del giudice competente per territorio non è requisito previsto a pena di nullità ex art. 429 cod. proc. pen. e, comunque, valorizzando la presenza di detta indicazione, quanto all’organo giudicante, nel provvedimento poi corretto, così rimarcando l’assenza di ogni incertezza circa l’individuazione dell’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale gli imputati erano stati chiamati a comparire nell’originario provvedimento.
2.Avverso detta ordinanza, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, denunciando i vizi di seguito riass nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Nell’interesse di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, denuncia due vizi.
2.1.1.Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 130 cod. proc. pen.
2.1.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 429, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Si deduce che il provvedimento del 31 maggio 2022 sarebbe affetto da abnormità strutturale, perché adottato al di fuori dei casi consentiti.
Peraltro, si rileva che la nullità, pur essendo categoria tassativa, va collegata dalla giurisprudenza di legittimità ad invalidità che arrecano un effettivo danno alla parte processuale, quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata.
In sostanza, il Giudice dell’udienza preliminare di Torino, si sarebbe diffuso ad integrare il primo decreto che dispone il giudizio viziato da nullità, indicando l comparizione dell’imputato dinanzi a diversa autorità e in giorno e ora diversi, con una procedura che non è consona.
Peraltro, il primo decreto, con fissazione del giudizio al 6 ottobre 2022, non avrebbe portato ad altre conseguenze se non al fatto che, a quell’udienza, sarebbe stata eccepita l’incompetenza per territorio con conseguente trasmissione degli atti ex art. 23, comma 1, cod. proc. pen.
Diversamente, in sede di appello cautelare, la difesa aveva rilevato che il primo decreto era privo di elementi essenziali, con riferimento all’indicazione del giudice
competente, elemento non retrattabile, come può desumersi dalla lettura dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Si sottolinea, del resto, che il medesimo Tribunale del riesame aveva riconosciuto la natura atipica del provvedimento adottat5quindi si tratterebbe, per il ricorrente, di atto affetto da abnormità strutturale.
Infine, si sottolinea che l’indicazione del giudice competente è elemento essenziale del decreto di citazione diretta, ex art. 552 cod. proc. pen. e che la modifica dell’art. 429 cod. proc. pen., derivante dall’entrata in vigore del d. Igs. 150 del 10 ottobre 2022, riguarda la lettera f), nella parte in cui dispone l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento.
Il tutto a pena di nullità ex art. 429, comma 2, cod. proc. pen.
Da ultimo, si censura il vizio di motivazione dell’ordinanza, nella parte in cui definisce procedura atipica l’intervento del giudice dell’udienza preliminare con la correzione dell’errore.
2.2.L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, denuncia inosservanza dagli artt. 429, 303, comma 1, lett. b), 130 cod. proc. pen. con correlato vizio di motivazione.
L’ordinanza adottata il 31 maggio 2022 . viene definita irrituale dal Tribunale di Ivrea che ne ha segnalato, comunque, la mancata impugnazione in cassazione, definendola frutto di un iter processuale atipico.
Questa interviene, però, ad integrare un elemento essenziale del decreto che dispone il giudizio, quello di cui alla lettera e) dell’art. 429 cod. proc. pen., la cui mancanza nel dispositivo, non comporta nullità, diversamente dalla carente indicazione dei requisiti di cui alla lett. f) e da quanto previsto dall’art. 552 cod. proc. pen. per il decreto a citazione diretta.
Si tratta, tuttavia, di intervento che non era consentito con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., in quanto idoneo a radicare la competenza per territorio, con la precisazione dei comuni in cui ricadono le condotte contestate.
Peraltro, si sottolinea che il provvedimento del 31 maggio 2022 non ha avuto mera natura ricognitiva, tanto che è mutato anche il giorno e l’ora per la celebrazione del procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria diversa da quella di Torino ivi indicata.
Dunque, non è possibile concludere, come ha fatto il Tribunale del riesame, nel senso della completezza del primo decreto che dispone il giudizio e dell’assenza di incertezze circa l’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si è disposto il giudizio.
L’intervento correttivo, secondo la difesa, non era necessario e ha avuto l’effetto di sostituirsi alla rituale declaratoria dell’incompetenza territoriale da parte Tribunale di Torino, da adottarsi con sentenza, su eventuale iniziativa delle parti.
Si sarebbe, in definitiva, dato luogo, soltanto in data 31 maggio 2022, ad una formazione progressiva del decreto che dispone il giudizio, integrando quello originario in una parte essenziale e dando luogo ad un atto cui può riconoscersi l’effetto di interrompere i termini di fase soltanto a partire da quella data (appunt 31 maggio 2022), quindi a termini di fase già scaduti.
2.3.Gli AVV_NOTAIO.ti COGNOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME hanno dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione.
L’ordinanza cautelare, per COGNOME, è stata eseguita per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., in data 5 maggio 2021, mentre all’esito dell’udienza preliminare del 27 aprile 2022 era emesso il decreto che dispone il giudizio poi emendato.
La correzione viene disposta con provvedimento del 31 maggio 2022, a seguito del qualee la difesa aveva svolto istanza ex art. 299 cod. proc. pen., deducendo che l’erronea indicazione del giudice competente per territorio rendeva nullo il primo decreto che dispone il giudizio, con conseguente spirare del termine di un anno, ex art. 303, comma 1, lett. a) n. 3 / cod. proc. pen.
La difesa rileva che il primo decreto che dispone il giudizio, effettivamente, contiene tutti gli elementi di cui all’art. 429, comma 2, cod. proc. pen.
Tuttavia, si tratta di elementi errati, con conseguente incidenza dell’indicazione di cui alla lett. e), anche sui requisiti di cui alla lett. f) della medesima norma.
Non si sarebbe trattato di mera correzione di errore materiale ma, invece, di attività che ha inciso sul provvedimento che ha disposto il giudizio e sui termini di fase.
Il Tribunale del riesame afferma che non era incerto il Tribunale dinanzi al quale era avvenuta la vocatio in iudicium ma, invece, il provvedimento del 27 aprile 2022 indicava come luogo, data e ora un’Autorità giudiziaria, mentre quello del 31 maggio2°22 /°itre – GLYPH al diverso Tribunale, specificava anche data e ora diverse, ciò in un momento in cui il termine di fase era già spirato (5 maggio 2022).
3.Le difese, AVV_NOTAIO e COGNOMEAVV_NOTAIO, hanno fatto pervenire tempestive richieste di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022.
All’esito della discussione, all’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso illustrato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati.
1.1. In primo luogo, si osserva che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, Rv. 280617; Sez. 2, n. 9400 del 18/02/2015, Sola, Rv. 263303) in tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all’altra,e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia del custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente (nel caso del primo precedente citato si tratta di eccezione di nullità dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di rinvio a giudizio, mentre nel secondo si tratta di eccezione di nullità della notifica al difensore dell’avviso di udien preliminare e degli atti successivi, tra i quali l’ordinanza che aveva disposto il ri abbreviato).
1.2.In secondo luogo, si rimarca che non integra un atto invalido il decreto che dispone il giudizio (come quello adottato in data 27 aprile 2022), nel caso di erronea indicazione del giudice competente, della data e dell’ora di citazione, in quanto detta errata indicazione non produce nullità o inesistenza dell’atto, ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. Ai sensi del secondo comma dell’art. 429 cit., infatti, l nullità deriva dalla mancanza o insufficiente indicazione degli elementi tassativamente indicati dalla norma, anche alla stregua della nuova formulazione, introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022, quanto al requisito di cui alla lett. f) del com 1 dell’art. 429 cod. proc. pen.
Si tratta, infatti, nel caso al vaglio, di provvedimento emesso da organo legittimato a provvedere e non affetto da nullità, non essendo applicabile l’art. 429, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l’indicazione dell’Autorità competente, nonché il luogo e l’ora di comparizione (dn nn on sono né mancanti o insufficienti, ajsolo erronee.
1.3. Infine, si deve considerare che l’adozione della successiva ordinanza di correzione dell’errore materiale non è atto che può produrre in modo “retroattivo” l’eccepita nullità; né si può riscontrare il dato secondo il quale l’originario decret emesso entro il termine di fase, non fosse completo e si fosse formato, anche in modo progressivo, solo per effetto del successivo provvedimento di correzione, ai fini di produrre l’effetto interruttivo.
Si deve rilevare, inoltre, cheirispetto al provvedimento adottato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., non risulta proposta impugnazione, dunque non è possibile nella
presente sede, devolvere censure che attengono alla presunta abnormità strutturale di quel provvedimento emesso a titolo di correzione dell’errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen., pur a fronte della dedotta irritualità e atipicità dell’atto, come rilev dallo stesso Tribunale del riesame.
Questo provvedimento, dunque, in alcun modo può incidere sulla scadenza dei termini di fase della custodia cautelare, scadenza inibita dall’adozione tempestiva dell’originario decreto che ha disposto il giudizio, completo in tutti i suoi element essenziali, potendo eventualmente rilevare, rispetto alla rituale costituzione delle parti davanti al Tribunale di Ivrea, relativamente al prosieguo del giudizio di merito, senza alcuna incidenza, però, sul termine di fase, già tempestivamente e ritualmente interrotto, con atto completo e valido.
2.Alla stregua di tale impostazione ermeneutica, si osserva che il ricorso proposto da COGNOME che sostiene, in sintesi, la nullità del decreto originario, adottato in data 27 aprile 2022, non sanabile in alcuna parte dal provvedimento ex art. 130 cod. proc. pen. intervenuto a termini di fase scaduti, non è fondata, non potendosi condividere, per le ragioni sin qui esposte, la prospettazione difensiva, che fonda sulla tesi della formazione progressiva del decreto, da reputarsi, per la difesa, completato solo il 31 maggio 2022.
Le censure mosse, poi, da NOME COGNOME in relazione all’ordinanza di correzione dell’errore, indicato come provvedimento affetto da abnormità strutturale, non possono essere devolute in questa sede, tenuto conto che oggetto del procedimento è l’appello cautelare avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di scadenza termini massimi di fase della custodia cautelare. Né quel provvedimento è indicato come impugnato.
Né è prevista, diversamente da quanto dedotto dal COGNOME, dall’art. 429 cod. proc. pen. come (tassativa) causa di nullità, l’erronea indicazione del Tribunale competente, del giorno e dell’ora della comparizione.
Infine, va respinta l’impugnazione di NOME COGNOME che riprende il tema della nullità dell’originario decreto del 27 aprile 2022, dell’impossibilità di procedere al sua correzione e della formazione progressiva dell’atto interruttivo del termine di fase, completata, secondo il ricorrente, soltanto quando questo era decorso.
3.Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Si dispongono gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. a cura della Cancelleria non derivando dalla presente pronuncia la rinnessione in libertà dell’imputato.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente