Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39569 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/06/2024 del tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza difensiva volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in data 27 luglio 2022 a NOME, per il
delitto di cui all’art. 416-bis., cod. pen. per decorrenza dei termini di fase ex art. 303 cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge, in relazione all’art. 303 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, diversamente da quanto stabilito nel provvedimento impugnato che richiama una sentenza estranea al caso in esame (Cass. n. 45960 del 5 dicembre 2022), il mutamento del rito abbreviato, avvenuto a seguito della rimessione in termini per accedervi, con trasmissione degli atti ad altro giudice “per altra causa” stabilisce, ex art. 303, comma 2, cod. proc. pen., la nuova decorrenza dei termini dalla data del provvedimento che dispone il rinvio, giusta sentenza della Corte costituzione n. 299 del 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.
Deve premettersi che il ricorso non si confronta direttamente con il provvedimento impugnato che, nel dar conto della precedente ordinanza del 16/05/2024, ha poi segnalato il profilo di novità dell’ulteriore istanza cautelare, incentrata sull’inoperatività del termine della sospensione dei termini di custodia adottata nel corso del giudizio ordinario, istanza su cui è intervenuta dapprima la decisione del Tribunale che procedeva al giudizio e poi, a seguito di impugnazione, l’ordinanza in questa sede impugnata: su tali basi il ricorso avrebbe dovuto correlarsi al tema dedotto e oggetto dell’ordinanza depositata il 07/06/2024, mentre, in concreto, il motivo richiama i profili già esaminati dal Tribunale con l’ordinanza di 16/05/2024, all’uopo richiamati anche in quella oggetto di impugnazione in questa sede, e poi si sofferma su un tema ulteriore, costituito dall’applicabilità dell’art. 302, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla trasmissione di atti ad altro giudice.
Sta di fatto che non ricorre l’ipotesi della trasmissione ad altro giudice, non rilevando a tal fine il profilo tabellare interno, che non vale ad immutare la competenza del Tribunale ai fini della celebrazione del giudizio abbreviato.
Per il resto non risulta una specifica confutazione dell’argomento alla base dell’ordinanza impugnata, costituito dal rilievo della perdurante operatività della sospensione disposta nella fase di giudizio celebratasi con rito ordinario, prima
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dell’ammissione del rito abbreviato, avendo peraltro sul punto il Tribunale correttamente motivato, richiamando l’orientamento di questa Corte (Sez. 1, n. 3044 del 261022, dep. 2023, Fallica, Rv. 283973; Sez. 2, n. 19510 del 17/02/2012, COGNOME, Rv.252815) secondo il quale allorché avvenga una separazione delle posizioni all’interno di un processo oggetto di un’ordinanza ex art. 304 cod. proc. pen., il provvedimento estende automaticamente i propri effetti al processo in corso derivante dallo stralcio purché persistano le condizioni relative alla complessità del giudizio, fermo restando che tale profilo è stato argomentato anche in relazione alla fase da celebrarsi con rito abbreviato in ragione della molteplicità delle questioni da esaminare anche con specifico riguardo i diversi collaboratori di giustizia escussi.
Deve a questo punto rimarcarsi come debba darsi continuità all’orientamento di legittimità in materia di computo dei termini nel caso di successione tra giudizio ordinario e giudizio abbreviato: è stato infatti condivisibilmente affermato che «i termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso di giudizio abbreviato ammesso dopo il decreto che dispone il giudizio, si commisurano a quelli propri della fase del giudizio dibattimentale per il periodo antecedente all’ordinanza ammissiva del rito alternativo, e a quelli previsti per quest’ultimo in relazione al periodo successivo, con la precisazione che gli stessi, complessivamente considerati, non possono estendersi per un tempo maggiore rispetto a quello che legge assegna alla fase del giudizio ex art. 303, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 9088 del 22/11/2012, dep. 2013, Sall Manne, Rv. 254582, poi ribaditi da Sez. 5, n. 28662 del 12/05/2016, Rv. 267335 e da Sez. 4, n. 34981 di 24/05/2022, n. m., nonché da ultimo da Sez. 2, n. 45960 del 13/10/2022, NOME, Rv. 284167, che si è occupata anche dei limiti di operatività del prolungamento del termine di cui all’art. 303, comma 1 lett. b, n. 3-bis cod. proc. pen.).
In tale quadro, considerando la sospensione del termine agli effetti dei limiti massimi contemplati dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., deve escludersi che, avuto riguardo alla scansione temporale desumibile dal provvedimento impugnato, fossero decorsi i termini di custodia cautelare, risultando il ricorso sul punto manifestamente infondato.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 settembre 2024
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La Consigliera estensora
Il Presidente