Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34754 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’appello presentato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di appello della stessa città ha respinto l’istanza intesa alla declaratoria di cessazione di efficacia, per intervenuto decorso dei termini di fase, della misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata in relazione al reato di omicidio volontario aggravato, per il quale egli è stato condanNOME in entrambi i gradi di giudizio alla pena di trenta anni di reclusione.
Il RAGIONE_SOCIALE, nel condividere le valutazioni espresse dal giudice procedente e ritenere, per contro, l’infondatezza delle obiezioni svolte dall’imputato, ha osservato che il termine relativo alla fase di appello ha cominciato a decorrere dal 15 luglio 2022, giorno in cui il titolo cautelare, emesso a seguito della condanna pronunciata in primo grado il 30 gennaio 2022, è stato notificato all’imputato, e che la sentenza di appello è intervenuta il 4 dicembre 2023, ovvero entro il termine di legge, pari ad un anno e sei mesi (tanto, a prescindere, pertanto, dalla sospensione del medesimo termine, disposta ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., ed operante per l’intera durata del giudizio di appello e non, come infondatamente sostenuto da COGNOME, con riferimento ai soli giorni di udienza).
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge, sostanziale e processuale, ascrivendo al Tribunale del riesame di avere trascurato di considerare che egli è stato ristretto, tra il 30 gennaio ed il 15 luglio 2022, in forza di un titolo esecutivo che, in realtà prevedeva il fine pena al 4 dicembre 2021, come ex post riconosciuto dalla Corte di appello di Torino con separato provvedimento.
Lamenta, pertanto, di avere patito, nel periodo indicato, una detenzione che avrebbe potuto essere giustificata solo dalla emissione del titolo cautelare relativo all’omicidio sub judice, la cui tardiva emissione non può tradursi, sostiene, nell’illegittima, ulteriore compressione della sua libertà personale.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 30 maggio 2024, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, mentre COGNOME ha insistito, con atto de 12 giugno 2024, per il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.
È incontroverso che la sentenza di appello, pronunciata il 4 dicembre 2023, è intervenuta prima del decorso di un anno e sei mesi a partire dall’esecuzione, risalente al 15 luglio 2022, dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di COGNOME, onde pienamente rispettato appare, prima facie, il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. c), n. 3), cod. proc. pen..
Sostiene, nondimeno, il ricorrente che l’inizio della decorrenza del predetto termine dovrebbe essere fissato – anziché, come normativamente previsto, alla data, successiva all’emissione della sentenza di primo grado, dell’esecuzione del provvedimento applicativo della misura – nel momento, temporalmente precedente, della pronuncia di primo grado: ciò, in ragione del sopravvenuto accertamento dell’intervenuta espiazione, a quella data, della pena per la quale, nondimeno, egli è rimasto, per alcuni mesi, ristretto senza titolo.
Trattasi, è facile replicare, di doglianza inconsistente, perché frutto della non prevista né consentita sovrapposizione tra istituti del tutto distinti ed autonomi, quali quelli che regolano, rispettivamente, l’esecuzione di pena conseguente a sentenza di condanna irrevocabile e la durata massima della custodia cautelare.
La circostanza, allegata dal ricorrente – per di più senza il conforto di pertinente riscontro documentale – secondo cui egli, nell’arco temporale intercorso tra la pronunzia, nel processo per omicidio, della sentenza di primo grado, e l’esecuzione del titolo custodiale emesso, per quel fatto, dal Giudice per le indagini preliminari, sarebbe stato privato sine titulo della libertà personale non incide in alcun modo, dunque, sul computo del distinto periodo nel quale NOME è stato ristretto, pendente il giudizio di appello, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare del 14 luglio 2022.
Non è quindi, possibile, operare la retrodatazione degli effetti dell’ordinanza, che il ricorrente invoca sulla base di una non prevista né ammessa equiparazione, oltre che addebitando al Giudice per le indagini preliminari un inesistente ritardo nell’emissione del titolo custodiale.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarat dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 26/06/2024.