Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41795 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 17/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Locri il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza in data 16/9/2025 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO (in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso riportandosi ai relativi motivi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 settembre 2025, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il gravame avverso l’ordinanza in data 1 agosto 2025 con la quale la Corte di appello della medesima città aveva a sua volta respinto la richiesta formulata nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare personale della custodia in carcere per decorrenza del termine massimo di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.
Il COGNOME si trova attualmente sottoposto alla misura cautelare personale della custodia in carcere fin dal 22 agosto 2019 in relazione ai reati di cui all’art. 416-bis, commi 1 e 4, cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni), 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen. (capi 2 e 3).
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza in data 16 ottobre 2024, ha, da ultimo, confermato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato già pronunciato dal Tribunale di Locri, rideterminando il trattamento sanzionatorio dell’imputato in anni 18 e mesi 6 di reclusione oltre alla multa.
Ricorrono unitariamente per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’imputato, deducendo, con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 304, commi 6 e 7 e 303,
comma 4, lett. c), n. 2, cod. proc. pen.
Evidenziano, al riguardo, i difensori del ricorrente che i Giudici della cautela avrebbero errato in quanto i termini massimi di custodia cautelare erano decorsi poichØ la pena edittale in relazione ai reati per i quali Ł intervenuta condanna Ł inferiore ai 20 anni ed anche perchØ avrebbero ritenuto applicabile nel caso in esame il principio della ‘doppia conforme’ ai termini complessivi di custodia cautelare.
Sul punto della determinazione della durata della pena edittale, richiamano i difensori del ricorrente la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale la pena da considerare per effettuare il computo del termine complessivo della durata della custodia cautelare Ł da individuare nella pena edittale prevista e non in quella in concreto irrogata, con la conseguenza che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il reato piø grave di estorsione punito per effetto della contestata e ritenuta circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. porta ad un superamento della soglia normativa dei 20 anni di reclusione, ciò in quanto detta circostanza aggravante, all’esito del giudizio di merito, Ł stata oggetto di bilanciamento con le circostanze di segno opposto, e le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità avrebbero avvalorato la tesi secondo la quale in presenza di concorso di circostanze ad effetto speciale la circostanza soccombente si trasforma da circostanza ad effetto speciale in circostanza facoltativa comune, ai fini della quantificazione della pena agli effetti della durata delle misure cautelari.
Applicando tali principi il termine massimo di custodia cautelare nei confronti del COGNOME sarebbe venuto a maturare in data 2 agosto 2025 il tutto come dedotto in una memoria difensiva tempestivamente depositata in via telematica il contenuto della quale non sarebbe stato confutato dal Tribunale della cautela.
Con riguardo, poi, alla questione della cd. ‘doppia conforme’ di condanna che, secondo quanto sostenuto dal Tribunale, eleverebbe il termine massimo di durata della custodia cautelare a 9 anni, evidenziano i difensori del ricorrente che i Giudici della cautela sarebbero incorsi in una violazione di legge in quanto detto principio opererebbe esclusivamente nel caso in cui dopo le due conformi sentenze di merito relative alla responsabilità per il reato piø grave la Suprema Corte annulli la sentenza di secondo grado in quanto detta regressione farebbe venir meno i termini di fase del grado, mentre nel caso in cui non interviene un annullamento in sede di legittimità sarebbero applicabili solo i termini di durata complessiva della custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo profilo di ricorso non Ł fondato.
Occorre, innanzitutto, prendere le mosse da un assunto di questa Corte di legittimità, condiviso anche dall’odierno Collegio, secondo il quale «I termini di custodia cautelare da applicare in caso di conferma in appello della condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto con la medesima» (Sez. 2, n. 16752 del 21/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281066 – 01).
A ciò si aggiunge il fatto che questa Corte ha, poi, ulteriormente chiarito, anche in questo caso con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, che «Ai fini del computo dei termini complessivi di durata massima della custodia cautelare deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenuto conto, per la sua determinazione, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale quantunque valutate
equivalenti o minusvalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti» (Sez. 5, n. 21028 del 27/03/2013, COGNOME, Rv. 255482 – 01; Sez. 1, n. 22968 del 20 giugno 2006, COGNOME, Rv. 235264; Sez. 6, n. 8734/08 del 12 dicembre 2007, COGNOME, Rv. 239419; Sez. 6, n. 27408 del 16 giugno 2010, COGNOME, Rv. 247779), principio che ha trovato autorevole conferma nella giurisprudenza del Giudice delle leggi che, con la decisione n. 223 del 13 giugno 2006, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 303 cod. proc. pen., comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., rilevando come la norma vanti una funzione di equilibrio e, in relazione alle varie fasi del procedimento, fissi dei criteri astratti per individuare in modo certo e unitario il tempo di decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, con la clausola AVV_NOTAIO di garanzia, determinata dall’art. 300 cod. proc. pen., comma 4, che prevede che comunque la durata della custodia cautelare non possa mai eccedere l’entità della pena inflitta. La citata pronunzia ha quindi ritenuto legittima la norma nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare debbano essere commisurati ai valori edittali del reato per cui Ł intervenuta condanna.
Deve solo aggiungersi che la difesa del ricorrente richiama nel ricorso assunti giurisprudenziali non applicabili nel caso in esame in quanto la sentenza delle Sezioni Unite ‘Indelicato’ (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664 – 01), tratta di una questione completamente diversa relativa alla recidiva ed alla sua qualificazione come circostanza aggravante ad effetto speciale e, comunque, in relazione all’applicazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen., tratta della determinazione della pena in concreto, come detto, irrilevante nel caso qui in esame nel quale Ł pacifico che Ł stata comunque riconosciuta ed applicata al COGNOME la circostanza aggravante ad effetto speciale dei cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (indubbiamente la piø grave tra quelle in contestazione), in relazione al reato di cui al capo 3 della rubrica delle imputazioni che eleva oltre la soglia dei 20 anni di reclusione la pena ‘edittale’ prevista per tale reato.
Quanto appena affermato ha, poi, trovato ulteriore conforto, nella successiva pronuncia delle Sezioni Unite ‘Ventrici’ (Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Rv. 264674 – 01) che hanno chiarito che «Per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione di una misura cautelare personale e, segnatamente, della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di piø circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza piø grave, anche dell’ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell’art. 63 comma quarto, cod. pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi» (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che il criterio di calcolo di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nella diversa ipotesi di concorso di piø aggravanti ad effetto speciale per le quali l’incremento sanzionatorio Ł autonomamente indicato “ex lege”, trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall’art. 278, comma primo, cod.proc.pen.).
2. Anche il secondo profilo di ricorso non Ł fondato.
Occorre, in questo caso, prendere le mosse dai dettati normativi secondo i quali ex art. 303, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. «dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis. Tuttavia, se vi Ł stata condanna in primo grado, ovvero se l’impugnazione Ł stata proposta esclusivamente dal
pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4» il quale così testualmente recita: «La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall’articolo 305, non può superare i seguenti termini: … c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni».
La norma appena richiamata Ł, poi, immediatamente seguita dall’ulteriore disposizione di cui all’art. 304 cod. proc. pen. il cui comma 6 così dispone: «La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3bis) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303, comma 4, ovvero, se piø favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo Ł equiparata alla pena massima temporanea».
A tal riguardo, occorre, innanzitutto, fare richiamo al principio enunciato da tempo da questa Corte di legittimità secondo il quale «In tema di durata della custodia cautelare, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 303, comma secondo, cod. proc. pen., operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 299 del 22 luglio 2005, quando ha luogo il regresso del procedimento a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ai fini del computo dei termini massimi di fase determinati dall’art. 304, comma sesto, cod. proc. pen., si deve tenere conto anche del periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del procedimento in cassazione. Tuttavia, nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303,, comma quarto e 304, comma sesto, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 7785 del 24/01/2008, COGNOME, Rv. 239235 – 01; Sez. 6, n. 1735 del 7/11/2018, dep. 2019, Palazzolo, Rv. 274941 – 01).
Il principio di diritto appena evidenziato, come anche indicato nel ricorso in esame, Ł stato in tempi piø recenti, ribadito da questa Corte (Sez. 6, n. 22028 del 13/5/2025, Mineo, allo stato non massimata), pure essa riguardante la problematica della regressione del procedimento per effetto di annullamento con rinvio della sentenza di appello, che però non ha spostato i termini della questione facendo anch’essa richiamo al comma sesto dell’art. 304 cod. proc. pen.
In sostanza, le questioni affrontate dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, vertono sulla problematica del computo, in caso di regresso del procedimento, dei termini di custodia cautelare patiti nella fase di giudizio innanzi alla Corte di cassazione, ma in dette pronunce si ribadisce chiaramente – giova ribadirlo – che «nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme sulla responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303 comma quarto e 304 comma sesto cod. proc. pen.» la cui ultima disposizione di legge, per l’appunto, richiama l’aumento della metà dei termini previsti dall’articolo 303, comma 4, cod. proc. pen.
Ne consegue che le argomentazioni esposte nel motivo di ricorso qui in esame e nelle quali si sostiene che il disposto del cd. ‘doppia conforme’ di condanna non si applicherebbe ai termini massimi di custodia cautelare propongono una lettura orientata di detta disposizione non conforme nØ ai principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità, nØ rispondente al contenuto del testo normativo in materia.
Da quanto esposto ne deriva l’infondatezza del ricorso in esame atteso che il
termine massimo di custodia cautelare nei confronti del ricorrente non risultava decorso al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata, nØ risulta decorso alla data odierna.
Il conseguente rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PoichØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1ter , delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchØ provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME