Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22035 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
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SENTENZA
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sul ricorso di NOME COGNOME, nato a Valdobbiadene il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 08/11/2023 del GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Il FUNZION , udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza IZIARIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 8 novembre 2023 il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento in data 2 novembre 2023 con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva disposto il daspo per NOME in relazione ai fatti accaduti presso lo stadio “Omobono Tenni” prima della partita di calcio AVV_NOTAIO-Mestre del 15/10/2023.
Il ricorrente lamenta con il primo motivo il mancato rispetto del termine massimo di 96 ore, perché la notifica del provvedimento è stata effettuata il 4 novembre 2023 alle ore 10,50 e la convalida è stata effettuata 1’8 novembre 2023, all’esito dell’udienza celebrata alle ore 9 e conclusa con l’assunzione in riserva della
decisione, ma comunicata a mezzo pec lo stesso giorno alle ore 11,51. Eccepisce con il secondo motivo il difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato doveva presentarsi due volte in occasione delle partite di calcio sia a casa che in trasferta. Deduce con il terzo motivo l’omessa valutazione della memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L’art. 6, comma 3, della legge 401 del 1989 stabilisce, tra l’altro, che “Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive”.
Nel caso in esame, è certo che il GIP non abbia rispettato tale termine, perché risulta che il deposito del provvedimento sia avvenuto alle ore 11, come da certificazione del cancelliere sul timbro del depositato.
Pertanto, vi è stato uno sforamento, sia pure di dieci minuti, che comunque rientra nello spettro applicativo della norma che prevede l’inefficacia della convalida.
I termini stabilitiLnef-leedtrrrn tD GLYPH relazione alle misure restrittive della libertà personale, trattandosi di materia coperta dalla tutela costituzionale, sono di rigorosa applicazione e non consentono valutazioni elastiche del giudice.
L’ordinanza va quindi annullata senza rinvio e va dic:hiarata l’inefficacia dell’ordine del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 2/11/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO
Così deciso, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente