Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29054 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 108 e 178 cod. proc. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (cfr.: Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497-01);
che, inoltre, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che può essere dedotta dalla difesa nei limiti previsti all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.,
allegando uno specifico, concreto e attuale interesse al riguardo (cfr.: Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823-01);
che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del dinego (si veda, in particolare, l pag. 3);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congru riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, nella specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive, genericamente riproposte in questa sede (si vedano le pagg. 3 e 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.