Termini a difesa: il confine tra diritto e abuso secondo la Cassazione
Il diritto alla difesa è uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, il suo esercizio deve essere bilanciato con un altro principio cardine: la ragionevole durata del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo delicato equilibrio, analizzando un caso in cui la richiesta di termini a difesa è stata respinta, portando a un ricorso per presunta violazione delle norme procedurali. Vediamo come i giudici hanno risolto la questione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dall’avvocato di un imputato avverso una sentenza di una Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso era la presunta violazione dell’articolo 108 del codice di procedura penale. In sostanza, la difesa lamentava che il diniego di un rinvio dell’udienza, richiesto per avere più tempo per preparare la difesa, avesse causato una nullità insanabile del procedimento, ledendo il diritto del suo assistito.
Secondo il ricorrente, tale diniego aveva impedito un’adeguata preparazione, trasformando il diritto di difesa in un mero simulacro. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte, chiamata a valutare se il rifiuto opposto dai giudici di merito fosse legittimo o se, al contrario, avesse effettivamente compromesso le garanzie difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione sui termini a difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo presentato fosse manifestamente infondato, non ravvisando alcuna violazione delle norme processuali. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione che la Corte fornisce del diritto a ottenere i termini a difesa. I giudici hanno chiarito che il diniego di un rinvio non comporta automaticamente una nullità. Affinché si verifichi una violazione, devono sussistere due condizioni precise:
1. Esigenza difensiva reale: La richiesta di rinvio non deve essere un pretesto dilatorio, ma deve rispondere a una concreta e specifica necessità difensiva. Non basta invocare genericamente il diritto alla preparazione.
2. Compromissione effettiva della difesa: Il diniego deve aver causato un pregiudizio effettivo e tangibile all’esercizio del diritto di difesa, ad esempio impedendo lo studio di nuovi atti o la preparazione di controdeduzioni essenziali.
La Corte ha sottolineato che il diritto dell’imputato a ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva deve essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo. Un’interpretazione che concedesse un diritto assoluto e incondizionato al rinvio potrebbe trasformare il ruolo del difensore da garante della legalità a controllore dei tempi del processo, con il rischio di paralizzare la giustizia.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avessero ampiamente e correttamente motivato le ragioni del loro diniego, evidenziando come la richiesta non fosse legata a una reale esigenza difensiva che giustificasse un ulteriore allungamento dei tempi processuali.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: i diritti processuali non sono strumenti assoluti da poter utilizzare a proprio piacimento. Il diritto a ottenere termini a difesa è sacrosanto, ma deve essere esercitato in modo funzionale a garantire una difesa efficace e non a ostacolare il corso della giustizia. Per gli avvocati, l’insegnamento è chiaro: ogni richiesta di rinvio deve essere solidamente argomentata, dimostrando al giudice quale specifica attività difensiva si intende svolgere e perché il tempo a disposizione è insufficiente. Per gli imputati, la decisione conferma che il sistema processuale cerca un equilibrio tra la tutela dei loro diritti e l’esigenza collettiva di una giustizia celere ed efficiente.
Il diniego di un rinvio per “termini a difesa” costituisce sempre una violazione del diritto di difesa?
No. Secondo la Corte, il diniego è legittimo quando la richiesta non risponde a una reale e concreta esigenza difensiva e non compromette l’effettivo esercizio del diritto di difesa, bilanciando così le garanzie dell’imputato con la ragionevole durata del processo.
Quali sono le condizioni per cui il diniego dei termini a difesa può causare la nullità del procedimento?
La nullità si verifica solo se la richiesta di rinvio è legata a un’effettiva esigenza difensiva (ad esempio, la necessità di esaminare nuovi documenti o preparare una nuova strategia) e il diniego ha concretamente impedito o menomato l’esercizio del diritto alla difesa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6469 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRONTE il 02/03/1993
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 108 cod. proc. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (cfr. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497 – 01);
che, infatti, il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (cfr. Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione dei diritti difensivi, ampiamente argomentando, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.