Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6469  Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 108 cod. proc. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (cfr. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497 – 01);
che, infatti, il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (cfr. Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione dei diritti difensivi, ampiamente argomentando, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.