Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29636 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29636 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a San Giuseppe Vesuviano il 07-09-1970, avverso la sentenza del 04-10-2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 9 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Nola, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato il predetto alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, commesso in Somma Vesuviana il 27 febbraio 2020.
Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, NOMECOGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce l ‘in osservanza degli art. 585, comma 1 bis , 420, comma 2 ter , cod. proc. pen. e 89 del d. lgs. n. 150 del 2022, sostenendo che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non poter applicare il termine suppletivo di 15 giorni per impugnare, posto che il ricorrente ha richiesto il rito abbreviato il 24 novembre 2022, ossia in epoca antecedente all’entra ta in vigore della cd. riforma Cartabia, per cui lo stesso non poteva essere considerato presente ai sensi dell’art. 420, comma 2 ter , cod. proc. pen., continuando cioè a trovare applicazione le disposizioni del codice di rito che erano vigenti fino all’entrata in vigore della predetta riforma, con la conseguenza che, essendosi proceduto in assenza dell’imputato, doveva ritenersi operante il termine suppletivo di 15 giorni di cui all’art. 585, comma 1 bis , cod. proc. pen.
2.1. Con memoria del 20 maggio 2025, l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, risultando immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell’appello operata dalla Corte territoriale .
In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez., 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all ‘ art. 585, comma 1bis , cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l ‘ impugnazione del difensore dell ‘ imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell ‘ imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2ter , cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
In applicazione di tale premessa interpretativa, legittimamente la Corte territoriale ha dichiarato tardivo l’appello proposto nell’interesse di NOME in quanto lo stesso è stato proposto in data 8 aprile 2023, a fronte della sentenza di primo grado resa all’esito di rito abbreviato il 9 marzo 2023 c on motivazione contestuale, per cui il relativo termine di 15 giorni per impugnare scadeva il 24 marzo 2023.
A ciò deve solo aggiungersi che le obiezioni difensive circa l’asserita applicabilità del termine suppletivo di 15 giorni non possono ritenersi pertinenti, sia perché l’atto di appello è stato presentato nella piena vigenza della cd. riforma Cartabia, dovendosi fare riferimento a tal fine non al momento della richiesta del rito abbreviato, ma a quello della proposizione della impugnazione, sia perché, in ogni caso, la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022 deve essere applicata in modo unitario e non frammentato, non potendosi cioè invocare la norma sul termine supplettivo di 15 giorni per gli imputati assenti, ignorando però che la medesima riforma ha contestualmente previsto, con altra norma, che l’imputato che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato deve essere considerato presente, il che in tal caso esclude l ‘ operatività del citato termine suppletivo.
3 . In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di NOME deve essere rigettato, con conseguente onere del ricorrente , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29.05.2025