Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13094 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13094 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza nel procedimento nei riguardi di NOME COGNOME nato a Potenza 1’01/05/1978;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME e lo, che chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata ordinanza;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME NOME COGNOME difensore di fiducia dell’indag che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Potenza ha dichiarato inefficace, ai sensi deli artt. 309, comma 5, – 324 cod. proc. pen., il decreto di sequestro preventivo disposto nei riguardi di NOME COGNOME, indagato per un serie di delitti contro la pul:blica amministrazione, falso, accesso abusivo a sistema informatico.
Dall’ordinanza impugnata si evince in punto di fatto che: a) il riesame eri ;tato proposto il 28.6.2024; b) in pari data la Cancelleria dell’Ufficio aveva davo a/ViS0 a mezzo pec – con relativa ricevuta di consegna – all’Autorità procedente a fine della trasmissione degli atti; c) gli atti sarebbero stati trasmessi il 4.7.202 4 ·.
All’esito di un articolato ragionamento, Il Tribunale, in consapevole contrasto con i principi affermati dalle Sezioni unite con le sentenza n. 26268 del 2013, “Cavalli” e n. 18954 del 2016 “Capasso” ha ritenuto “che il rinvio dal comma 7 dell’art. 324 al comma 10 dell’art. 309 comporti anche….. il rimbalzo del p -Edetto comma 10 al precedente comma 5 dell’art. 309, con la conseguenza che ,: . nche per le misure cautelari reali debba operare il termine perentorio di cinque giDrni , ivi previsto, per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame”.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica p -esso il Tribunale di Potenza deducendo violazione di legge.
Il Tribunale avrebbe errato nell’applicazione della legge per come interpretata dalle Sezioni unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Le Sezioni unite hanno affermato il principio, che deve essere ribadito, per cui ne procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio ciElrart. 324 comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 3C:19, comma decimo, cod. proc. pen, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria predetto articolo e dunque, nel procedimento di riesame avverso i provviidimenti di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la :rasmissio degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, commi ‘:erzo, co proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 2td03/2013, COGNOME, Rv. 255581; Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266790.
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e, dunq l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunah ii Potenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.