Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39013 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39013 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Con ordinanza del 31 luglio 2025 il Tribunale di Roma ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame proposta il 18 luglio 2025 nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90,
avverso il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto la somma di euro 3.080 e un orologio Rolex, emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 15 maggio 2025.
Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta fosse stata tardivamente presentata, atteso che il provvedimento di sequestro era stato notificato all’indagato il 19 maggio 2025, così che il termine per proporre riesame era spirato il 29 maggio 2025, non essendo rilevante, a tal fine, il momento in cui il difensore aveva ricevuto la notifica del provvedimento o ne aveva comunque conoscenza.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto la violazione di legge, in quanto l’obbligo di notificazione al difensore dell’avviso di deposito del decreto di sequestro potrebbe ricavarsi, secondo il criterio di interpretazione sistematica stabilito dall’art. 12 delle preleggi, dal combinato disposto delle seguenti disposizioni: art. 355, comma 3, cod. proc. pen., che regola la facoltà di presentare richiesta di riesame, attribuendola indifferentemente all’indagato e al suo difensore; art. 99, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce al difensore in via generale le facoltà e i diritti riconosciuti all’imputato e all’indagato; art. 366 cod. proc. pen., che impone la notificazione al difensore dell’avviso di deposito dei verbali degli atti, a cui ha diritto di assistere; art. 585, comma 3, cod. proc. pen., che regola la scadenza del termine per proporre impugnazione in ragione della diversa decorrenza per l’imputato e/o il suo difensore; artt. 24, comma 2, Cost. e 6 Cedu, che garantiscono il fondamentale diritto dell’imputato o dell’indagato all’assistenza tecnica e al contraddittorio in ogni stato, fase e grado del procedimento.
È pervenuta memoria di replica nell’interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari reali, il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento
(Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, COGNOME, Rv. 234213 – 01; tra le altre: Sez. 2, n. 38721 del 06/06/2014, COGNOME, Rv. 260518 – 01; Sez. 3, n. 39003 del 26/09/2007, Galli, Rv. 237933 – 01).
Nel caso in esame, quindi, il difensore dell’indagato non aveva diritto alla notifica dell’avviso di deposito del decreto di sequestro ed è, pertanto, corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto tardivo il ricorso proposto.
Il ricorrente, invece, non si è confrontato con l’anzidetta sentenza del massimo Consesso di legittimità, che fornisce compiuta risposta alla tesi proposta nel ricorso, secondo cui dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative potrebbe trarsi la previsione della necessaria notifica al difensore dell’avviso di deposito del decreto di sequestro.
Nella sentenza delle Sezioni Unite si afferma, infatti, che, se la disciplina normativa è in parte silente sul tema relativo alla legittimazione del difensore a proporre ricorso avverso provvedimenti di sequestro e, quindi, è agevole fare riferimento alle norme di carattere generale, che attribuiscono un illimitato potere di impugnazione al difensore, diversa è, invece, la situazione per quanto riguarda la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso.
In tal caso, infatti, l’art. 324, comma 1, cod. proc. pen. disciplina autonomamente e compiutamente la decorrenza del termine prevedendo che esso decorra “dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro”. La norma, dunque, sul punto della decorrenza, appare esaustiva e diretta a indicare un unico termine iniziale e non lascia ambiti di applicazione non disciplinati. Non è consentito, pertanto, all’interprete fare ricorso alla disciplina carattere generale e, in particolare, a quella prevista dall’art. 128 cod. proc. pen.. Introdurre un diverso termine di decorrenza per uno dei soggetti legittimati avrebbe, infatti, un effetto additivo sulla norma con l’inserimento di un termine diverso, malgrado sia palese l’intendimento del legislatore di prevedere un unico termine valido per tutti gli interessati.
Che la norma non abbia inteso prendere in considerazione il difensore – ma il solo titolare dell’interesse sostanziale – è confermato dalla diversa espressione usata nell’art. 128 cod. proc. pen., invocato dai sostenitori della diversa tesi: in quest’ultima norma non viene fatto alcun riferimento all’interesse, ma si parla di “tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione”, terminologia che inequivocabilmente si riferisce anche al difensore, a cui la legge attribuisce appunto il diritto di impugnazione, pur non essendo titolare di alcun diritto sostanziale.
Le Sezioni Unite hanno aggiunto che potrebbe apparire anomalo che un termine inizi a decorrere senza che il titolare del diritto di impugnazione ne abbia
formale conoscenza, ma, in realtà, questa anomalia è solo apparente perché è peculiare, al sistema delle misure cautelari reali la valorizzazione degli elementi sostanziali e anche fattuali rispetto a quelli formali (v. Sez. 3, n. 36178 del 2 luglio 2003, Turchetti, Rv. 226397): si pensi all’attribuzione del diritto al riesame del sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse (art. 318 cod. proc. pen.), all’analogo diritto in tema di sequestro preventivo attribuito, oltre che all’imputato e al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla restituzione (art. 322 cod. proc. pen.; espressione ripetuta nell’art. 257 cod. proc. pen. per il sequestro probatorio). In definitiva, in un sistema nel quale viene valorizzato il rapporto sostanziale o fattuale di un soggetto con la cosa è coerente che il diritto all’impugnazione possa farsi valere, da tutti i soggetti cui è attribuito, con una decorrenza riferita all’apprensione materiale della cosa (o alla conoscenza di questa situazione fattuale) e non alla conoscenza formale.
Né, come sottolineato dalle Sezioni Unite, può sostenersi che questa ricostruzione sia lesiva del principio di uguaglianza o dei diritti della difesa. Sotto il primo profilo, va osservato che la diversità di disciplina con quanto previsto, per le misure cautelari personali, dall’art. 309, comma 3, cod. proc. pen., si giustifica, oltre che per la diversa rilevanza degli interessi in gioco, per le maggiori difficoltà che la persona raggiunta da misura cautelare personale, in particolare di natura detentiva, può incontrare per la scelta del difensore e l’instaurazione del rapporto di patrocinio difensivo. Si aggiunga che l’avviso di deposito al difensore ha anche la finalità di consentirgli di esaminare la documentazione presentata dal pubblico ministero al giudice con la richiesta di misura (art. 293, comma 3, cod. proc. pen.) prima dell’eventuale richiesta di riesame, mentre, nel caso delle misure cautelari reali, la possibilità di esame degli atti è posposta alla richiesta di riesame (art. 324, comma 6, cod. proc. pen.). Sotto il profilo della tutela delle garanzie difensive, ed in particolare della difesa tecnica, è noto che, in più occasioni, la Corte costituzionale ha sottolineato come l’esercizio del diritto di difesa possa essere variamente articolato e disciplinato, purché siano concretamente garantiti i fondamentali contenuti di tale diritto. Nel caso in esame, questa osservanza è garantita, essendosi soltanto fatto gravare sull’interessato un onere informativo del difensore.
Alla luce di quanto precede è evidente che non sussiste l’obbligo della notifica al difensore dell’avviso di deposito del decreto di sequestro, come invece sostenuto dal ricorrente.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2025.